Domanda di protezione internazionale successiva all’espulsione: sospensione dell’eseguibilità e obbligo di verifica del giudice di pace (Cass. civ. Sez. 1 n. 11162 del 25.04.2026)
In caso di domanda di protezione internazionale presentata dopo l’adozione del decreto di espulsione, tale decreto non è invalido ma resta sospeso nella sua eseguibilità. Il giudice di pace ha l’obbligo di verificare l’esito della domanda prima di decidere sul merito dell’opposizione.