Protezione complementare e radicamento: la Cassazione esclude il criterio dei settled migrants (Cass. civ. Sez. 1 n. 1011 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La protezione complementare non è preclusa al cittadino straniero che abbia maturato un radicamento sul territorio nazionale durante l’esame della sua domanda di protezione internazionale, ancorché la sua presenza sia divenuta irregolare. La distinzione tra settled migrants e non-settled migrants, elaborata dalla Corte EDU, non fissa un limite soggettivo all’applicazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, ma incide solo sul bilanciamento e sul margine di apprezzamento dello Stato. Il giudice deve valutare in concreto il radicamento, valorizzando legami familiari, durata della presenza, relazioni sociali, integrazione lavorativa e attività svolte nel sistema di accoglienza. La regolarità o meno del soggiorno è un dato neutro ai fini della sussistenza del diritto, rilevando solo ai fini della proporzionalità dell’eventuale allontanamento.
Il Fatto
Il cittadino straniero, originario del Gambia, aveva presentato opposizione avverso il diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale. Il Tribunale di Milano, con decreto del 17 ottobre 2024, aveva rigettato integralmente la domanda, compresa quella relativa alla protezione complementare, ritenendo che la novella di cui al d.l. n. 20/2023 avesse ristretto la tutela ai soli stranieri stabilmente soggiornanti.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione per omesso esame della regolarità del suo soggiorno, rilevante ai fini della valutazione del suo percorso di integrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Milano in diversa composizione. Il Collegio ha fatto proprio il principio affermato nella sentenza n. 29593/2025, resa all’esito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., secondo cui la giurisprudenza della Corte EDU non esclude dall’ambito di applicazione dell’art. 8 CEDU i cittadini stranieri presenti irregolarmente. Il criterio della stabilità del soggiorno non opera come limite soggettivo, ma come elemento che incide sulla scala del bilanciamento tra il diritto alla vita privata e familiare e il potere statuale di controllo dell’immigrazione.
La Corte ha quindi chiarito che l’abrogazione dei periodi dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 ad opera del d.l. n. 20/2023 ha una portata limitata: incide solo sui criteri del bilanciamento, rimettendo all’interprete il compito di riempire la formula elastica della “vita privata e familiare” attraverso i parametri elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale e fatti propri dalle Sezioni Unite n. 24413 del 2021.
La decisione impugnata è stata censurata perché non si è attestata su tale linea interpretativa. Il Tribunale, infatti, aveva escluso la tutela facendo leva sulla mera precarietà del soggiorno, senza compiere alcuna valutazione in concreto del radicamento del richiedente. La Corte ha invece ribadito che il giudice di merito deve accertare la sussistenza di un radicamento sufficientemente forte, valorizzando il percorso di integrazione sociale e lavorativa, anche attraverso attività svolte nel sistema di accoglienza o la sola integrazione lavorativa, come indicato da precedenti arresti di legittimità.
Ha ulteriormente precisato che l’integrazione non richiede un inserimento pieno e irreversibile, ma ogni apprezzabile sforzo di inserimento nel contesto locale, dimostrabile anche con la frequenza di corsi di lingua e la stipula di contratti a termine. Nessuna di queste valutazioni era stata compiuta dal Tribunale: da qui l’illegittimità del diniego e la necessità di un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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