Liquidazione delle spese del giudizio di rinvio autonomo e valorizzazione della sola statuizione cassata (Cass. civ. Sez. 5 n. 14835 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione di una pronuncia ai sensi dell’art. 383, comma 1, c.p.c., costituisce una fase processuale autonoma e distinta sia dal giudizio di legittimità sia dai precedenti gradi di merito. Pertanto, l’attività difensiva ivi svolta deve essere considerata autonomamente ai fini della liquidazione dei compensi e non può essere ricompresa nella liquidazione delle spese relative al giudizio di cassazione. In caso di impugnazione limitata alla sola statuizione sulle spese, la nuova regolamentazione va rapportata all’esito complessivo della lite, verificato sulla base della fondatezza delle censure strettamente attinenti alle spese, a prescindere dall’esito del merito. La liquidazione dei compensi professionali è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per specifica deduzione della violazione dei minimi tariffari, da allegare con riferimento alle singole voci e agli importi. Nel processo tributario, il valore della controversia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, è determinato dall’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni, con disciplina speciale rispetto al D.M. 55/2014.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, determinando con metodo sintetico un maggior reddito. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, compensando le spese; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della contribuente, disponendo anch’essa la compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione sia l’Agenzia, sia la contribuente con appello incidentale, limitato alla statuizione sulla compensazione. La Suprema Corte, con ordinanza del 2017, rigettava il ricorso principale e accoglieva l’incidentale, cassando la statuizione sulle spese con rinvio al giudice di merito. Il giudice del rinvio provvedeva alla liquidazione dei compensi relativi al giudizio di legittimità e al secondo grado, ma non a quelli della fase di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, ritenuto fondato, riguardante l’omessa liquidazione dei compensi per il giudizio di rinvio. Ha affermato che tale giudizio ha natura rescissoria ed è dotato di autonomia processuale rispetto al giudizio di legittimità e alle fasi precedenti; l’attività difensiva svolta nella fase di rinvio non poteva quindi essere ricompresa nella liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha precisato che il giudice del rinvio dovrà provvedere alla liquidazione secondo il principio dell’esito complessivo e globale del processo, ma tenendo conto che la cassazione aveva investito la sola statuizione sulle spese e, quindi, la disposta compensazione. In tal caso, l’esito complessivo della lite va verificato sulla base della fondatezza delle censure strettamente attinenti alle spese, citando il consolidato principio espresso dalle Sez. lav. n. 602 del 2019.
Il secondo motivo, concernente la presunta insufficienza dei compensi liquidati per il giudizio di secondo grado e di cassazione, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ricordato che la quantificazione dei compensi è attività discrezionale del giudice di merito, sindacabile in legittimità solo per violazione dei minimi tariffari, da dedurre specificamente con riferimento alle singole voci e agli importi. Nel caso di specie, la doglianza non denunciava una liquidazione inferiore al minimo, ma un importo di poco superiore, contestando la motivazione, profilo che sfugge al sindacato di legittimità.
Sulla questione del valore della controversia, la Corte ha richiamato l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, come disciplina speciale rispetto al D.M. 55/2014, affermando che il valore corrisponde all’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni. Ha inoltre rilevato la genericità della censura, non avendo la parte indicato i valori delle singole componenti.
Il terzo motivo, volto a contestare la compensazione delle spese del primo grado disposta dal giudice del rinvio, è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi, avendo il giudice del merito fornito una motivazione specifica sulle eccezionali ragioni, sottraendosi al controllo di legittimità.
In accoglimento del primo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione omessa, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del giudizio di rinvio e del presente giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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