L’intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile e la mancata impugnazione consolida il credito (Cass. civ. Sez. 5 n. 9883 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 è equiparabile all’avviso di mora ed è pertanto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992. La sua impugnazione non costituisce una mera facoltà, ma un onere per il contribuente, al fine di far valere le vicende estintive del credito anteriori alla notifica dell’atto. La mancata impugnazione dell’intimazione determina la consolidazione del credito e preclude la possibilità di eccepire successivamente l’invalidità della notificazione delle cartelle presupposte o la prescrizione della pretesa maturata in epoca antecedente.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione, relativa a cartelle emesse per tributi erariali e locali relativi agli anni 2002-2004. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto confermava la decisione, ritenendo che la mancata impugnazione di una precedente intimazione di pagamento, notificata per le stesse cartelle nel 2016, avesse reso vana ogni successiva eccezione.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 per non aver la Corte territoriale riconosciuto la natura facoltativa dell’impugnazione della prima intimazione e la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine all’invalidità delle notifiche delle cartelle presupposte.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando il principio per cui l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 è riconducibile all’elenco degli atti autonomamente impugnabili di cui all’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992.
Il Supremo Collegio ha chiarito come l’elencazione contenuta nell’art. 19 cit. abbia natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare atti atipici che portino a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata. Tuttavia, per gli atti tipici, come l’intimazione di pagamento, l’impugnazione costituisce un vero e proprio onere e non una semplice facoltà, come confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 26817 del 2024).
La Corte ha evidenziato che il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546/1992 comporta che, se l’intimazione non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, quali la prescrizione maturata tra la notifica delle cartelle e quella dell’avviso stesso o l’inesistenza della notificazione delle cartelle. In applicazione di tale principio, la mancata impugnazione dell’intimazione notificata nel 2016 ha reso preclusa ogni eccezione relativa a vicende antecedenti, inclusa l’eventuale invalidità delle notifiche delle cartelle presupposte.
Quanto ai motivi di ricorso concernenti l’omessa motivazione, la Corte ha ritenuto le censure infondate o inammissibili, in quanto le argomentazioni della sentenza impugnata relative alla validità delle notifiche erano svolte ad abundantiam, essendo la ratio decidendi incentrata sulla preclusione derivante dalla mancata impugnazione dell’intimazione intermedia.
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Nota della Redazione
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