Debito di vigilanza e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 44 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni degli enti locali che non sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, ma riceva i beni mobili per l’uso immediato degli uffici, è titolare di un debito di vigilanza e non di un debito di custodia. Ne deriva che il rapporto con l’amministrazione non integra il maneggio di pubblico denaro né la custodia di generi, oggetti e materie, e non sorge quindi l’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto promosso nei confronti di tale soggetto è improcedibile, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il controllo di gestione. L’ente locale non può estendere per via regolamentare la figura del consegnatario al mero utilizzatore di beni, invadendo la competenza normativa statale.
Il Fatto
Nel giudizio di conto iscritto al registro di segreteria, il magistrato relatore ha rimesso al Collegio la questione pregiudiziale della procedibilità del conto giudiziale reso da un consegnatario dei beni di un Comune, per un esercizio finanziario determinato. Con relazione di irregolarità aveva segnalato che il conto conteneva una mera elencazione di beni mobili iscritti in inventario, tra cui partecipazioni societarie, incarichi di progettazione, statue e ulteriori beni, senza che fosse individuabile un rapporto di custodia riconducibile al consegnatario.
Per il relatore, la natura dei beni rendeva configurabile un mero obbligo di vigilanza, diverso dal debito di custodia che comporta l’inversione dell’onere della prova e impone la resa del conto. L’atto depositato non era pertanto qualificabile come conto giudiziale per difetto dei requisiti minimi di individuazione dei beni dati in consegna. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità, rimettendosi al Collegio sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che qualifica agenti contabili coloro che hanno maneggio di pubblico danaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, e dall’art. 22 dello stesso regolamento, secondo cui la consegna si effettua per mezzo di inventario. Richiama poi l’art. 32, per il quale non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri o altri oggetti destinati all’uso dell’ufficio, nonché l’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002.
Da tali previsioni la Corte trae la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia connota il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza caratterizza invece il soggetto che, nella singola articolazione funzionale, sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso e gestisce le scorte operative limitatamente alle esigenze dell’ufficio.
Se la giacenza presso gli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e integra una vera e propria gestione contabile, con debito di custodia, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
La Corte dichiara di collocarsi nel solco della propria giurisprudenza, richiamando Sez. Calabria n. 238/2025, Sez. Piemonte n. 241/2025 e Sez. Abruzzo n. 109/2025. Nella fattispecie i beni elencati risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito; sul piano formale la mera elencazione non evidenzia la gestione in magazzino secondo il mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, con conseguente difetto dei presupposti per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a custodia effettiva; le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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