Inammissibile il ricorso del P.G. contro la pena per ricettazione lieve (Cass. pen. Sez. II n. 24727 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione del procuratore generale avverso la sentenza che ha applicato il trattamento sanzionatorio della particolare tenuità del fatto, previsto per la ricettazione dal secondo comma dell’art. 648 cod. pen. vigente all’epoca dei fatti, è inammissibile quando censura scelte discrezionali del giudice di merito e non allega adeguate ragioni di segno contrario. È parimenti inammissibile il motivo, subordinato, che denuncia la violazione della legge penale sostanziale in ordine alla determinazione della pena pecuniaria: la doglianza non è consentita dalla legge processuale e interferisce con il regime dell’art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero la forma del ricorso per cassazione per le impugnazioni dirette a conseguire effetti favorevoli all’imputato. L’illegalità della pena, derivante da errore giuridico o materiale del giudice della cognizione, ove non rilevabile d’ufficio, è deducibile innanzi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 03.07.2025, ha condannato due imputati per il reato di ricettazione di cui agli artt. 110 e 648, secondo comma, cod. pen., applicando la pena di sei mesi di reclusione e 600 euro di multa. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla circostanza della particolare tenuità del fatto, contestando la determinazione di una pena inferiore al minimo edittale in assenza di circostanze attenuanti e generiche, espressamente escluse. Con il secondo motivo, in via subordinata, denuncia la violazione dell’art. 648 cod. pen., per avere il giudice irrogato una multa superiore al massimo allora previsto per il fatto di particolare tenuità.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, osserva che il giudice, nel legittimo esercizio della propria discrezionalità, ha riscontrato coerenza tra la condotta ascritta e l’imputazione, che richiamava il secondo comma dell’art. 648 cod. pen. La censura è inoltre generica, perché il ricorrente non ha prospettato adeguate ragioni a sostegno della tesi della non particolare tenuità del fatto contestato.
Il secondo motivo non è consentito dalla legge processuale. Il Collegio richiama il disposto dell’art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione. La doglianza non opera alcun riferimento a tale disposizione e non allega il risultato pratico favorevole all’imputato che deriverebbe, in ipotesi, dal suo accoglimento. La formulazione del motivo, al contrario, sottende l’affermazione in astratto di un principio di diritto, cioè l’applicazione ratione temporis della norma incriminatrice.
La Corte aggiunge che, qualora l’imputato intendesse dolersi dell’illegalità della pena, l’ordinamento processuale appresta il rimedio della richiesta innanzi al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. A sostegno richiama Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, secondo cui l’illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d’ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell’esecuzione.
Per queste ragioni il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.
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Nota della Redazione
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