Fatture soggettivamente inesistenti e consapevolezza dell’utilizzatore (Cass. pen. Sez. 7 n. 25166 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000, il dolo specifico non richiede la conoscenza delle caratteristiche soggettive dell’emittente, né la sua natura di cartiera, ma la consapevolezza che la prestazione indicata in fattura è stata realizzata da un soggetto diverso dall’emittente. Sapere che il bene o il servizio è stato reso da un autore diverso da chi figura in fattura implica piena coscienza dell’uso di fatture soggettivamente inesistenti, a nulla rilevando che l’emittente sia o meno una società cartiera. Il difetto di correlazione tra contestazione e sentenza è escluso quando la difesa abbia effettivamente interloquito sulle fatture soggettivamente inesistenti. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Benevento del 18 maggio 2021, per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, per essersi avvalso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 03/02/2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione quanto agli elementi del delitto, con riferimento a ritenute fatture soggettivamente inesistenti; mancata applicazione delle attenuanti generiche; infine, la mancata riduzione nel minimo delle sanzioni accessorie.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la doglianza sull’elemento oggettivo e soggettivo del reato. Il ricorrente sosteneva che la condanna, vertendo su fatture soggettivamente inesistenti, avrebbe riguardato un’ipotesi estranea alla fattispecie, avendo rilievo la sola inesistenza oggettiva. Sul punto i giudici di merito avevano già replicato, evidenziando che la difesa aveva effettivamente interloquito su talune fatture soggettivamente inesistenti, escludendo così il difetto di correlazione tra contestazione e sentenza.
Il secondo profilo attiene alla ritenuta consapevolezza dell’imputato circa l’inesistenza soggettiva delle ditte emittenti. La Corte osserva che il dato decisivo non risiede nelle caratteristiche dell’emittente, quanto nella coscienza che l’oggetto della fattura è provenuto da un autore diverso dal reale realizzatore della prestazione. Le opere indicate in fattura erano già esistenti nel 2009.
Ne deriva che sapere che una prestazione è stata realizzata da un soggetto diverso dall’emittente implica piena consapevolezza dell’uso di fatture soggettivamente inesistenti, a prescindere dal fatto che l’emittente fosse o meno una cartiera. La tesi difensiva della mancata conoscenza della preesistenza delle prestazioni è giudicata meramente assertiva e indimostrata, involgendo valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
Quanto all’assoluzione intervenuta in altro processo per fatti analoghi, la Corte la ritiene irrilevante, trattandosi di dato fattuale e privo di decisività, requisito necessario perché un vizio di motivazione per mancanza possa rilevare. La motivazione della Corte d’appello è giudicata analitica e idonea a spiegare il dolo specifico.
Sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte richiama il principio per cui il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza, come stabilito dopo la riforma dell’art. 62-bis disposta dal d.l. n. 92/2008, convertito nella legge n. 125/2008. Sui motivi relativi alle sanzioni accessorie la motivazione è ritenuta adeguata, trattandosi di contestazione generica. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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