Data errata in citazione equivale a omessa citazione nullità assoluta (Cass. pen. Sez. I n. 2300 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nell’atto con il quale è esercitata l’azione penale, laddove impedisca l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale all’omessa citazione di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ne consegue la nullità assoluta dell’atto ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., purché l’errore sia tale da ingenerare assoluta incertezza sulla data effettiva dell’udienza. La nullità è insanabile, a nulla rilevando la circostanza che il difensore, presente in udienza, abbia svolto la difesa tecnica o che sia domiciliatario dell’imputato.
Il Fatto
Con sentenza del 19/06/2025, il Giudice di pace di Atri dichiarava la penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, condannandolo alla multa di euro 10.000,00. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un vizio di violazione di norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il difensore evidenziava che l’atto di esercizio dell’azione penale indicava erroneamente la data di comparizione del 6 ottobre 2024, mentre la prima udienza dibattimentale si era celebrata il successivo 10 ottobre 2024. Tale discrasia aveva determinato l’assenza dell’imputato e del suo difensore fiduciario, non debitamente informati della data effettiva, con conseguente violazione delle garanzie difensive.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha premesso che, in tema di error in procedendo, è possibile procedere alla verifica diretta degli atti del fascicolo processuale. Dall’esame emergeva che il Giudice di pace aveva indicato il 10 ottobre 2024 come data di comparizione, ma l’atto di citazione ne riportava una diversa, senza che in atti figurasse alcun provvedimento di differimento.
La Corte ha richiamato il principio di diritto per cui l’inesatta indicazione della data di comparizione, che impedisca l’intervento dell’imputato, equivale a un’omessa citazione. Ha precisato, altresì, che tale irregolarità costituisce nullità assoluta solo quando l’errore è tale da determinare l’assoluta incertezza sulla data effettiva dell’udienza, non rilevando quando l’errore sia agevolmente riconoscibile dal contesto dell’atto notificato.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la reale data dell’udienza non fosse ricavabile dal contenuto dell’atto di citazione, richiedendo all’imputato un’attivazione presso la cancelleria del giudice per sciogliere il dubbio. Tale obbligo di attivazione è stato giudicato privo di base normativa, rendendo l’errore non riconoscibile e, quindi, causa di nullità assoluta.
La Corte ha infine chiarito che la natura insanabile della nullità rende irrilevante la presenza del difensore in udienza, anche qualora lo stesso sia domiciliatario dell’imputato. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Atri, in diversa persona fisica.
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Nota della Redazione
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