Liquidazione spese sotto i minimi tariffari e cumulativa tra gradi: cassata la sentenza della CGT (Cass. civ. Sez. 5 n. 6056 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali, l’esercizio del potere discrezionale del giudice tra il minimo e il massimo dei parametri previsti non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo la relativa misura a parametri tabellari. Tuttavia, a seguito delle modifiche all’art. 4 d.m. n. 55/2014 ad opera del d.m. n. 37/2018, non è più consentito scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa per lo scaglione applicabile, avendo tali minimi carattere inderogabile. Il giudice deve liquidare in modo distinto le spese e gli onorari per ciascun grado di giudizio, essendo illegittima la mera indicazione dell’importo complessivo, inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione e sul rispetto delle tabelle.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza impugnata, aveva liquidato le spese del doppio grado di giudizio nella somma complessiva di 2.300,00 €, oltre accessori e contributi unificati, con attribuzione al difensore antistatario. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e dei parametri di cui al d.m. 55/2014, per l’insufficiente misura della liquidazione, inferiore ai minimi tariffari, nonché la violazione dell’art. 111 Cost. per omessa motivazione, avendo il giudice d’appello operato una liquidazione cumulativa e indifferenziata per i due gradi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando principi consolidati. Ha ribadito che la liquidazione in misura inferiore ai valori minimi della tariffa è illegittima, essendo tali valori inderogabili dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 37/2018. Ha inoltre affermato che il giudice deve liquidare in modo distinto le spese e gli onorari per ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati; la mera indicazione dell’importo complessivo è quindi inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione e sul rispetto delle tabelle.
Nel caso di specie, la somma di 2.300,00 € liquidata «per entrambi i gradi di giudizio» è risultata inferiore non solo ai medi, ma anche al minimo tabellare. La Corte ha precisato che il valore della causa di primo grado era pari a 40.313,35 €, mentre quello di secondo grado andava commisurato alle spese da liquidare in prima istanza, rientrando nel secondo scaglione tariffario, poiché l’unico motivo di appello concerneva la compensazione delle spese disposta in primo grado.
Quanto ai parametri applicabili, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 17405/2012, secondo cui i nuovi parametri si applicano quando la liquidazione giudiziale intervenga dopo l’entrata in vigore del decreto e si riferisca a una prestazione professionale non ancora completata a quella data. Nel caso di sentenza di primo grado anteriore alla riforma, i nuovi parametri non operano per quella fase, a meno che il giudice dell’impugnazione non riformi la sentenza, dovendo allora applicare la disciplina vigente al momento della decisione d’appello.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 385, secondo comma, c.p.c. Ha liquidato le spese del primo grado nella misura prossima alla media, pari a 4.000,00 € secondo la tariffa del d.m. 2018 (scaglione 26.001 € – 52.000 €), oltre contributo unificato di 120,00 €, e quelle del giudizio di appello nella misura prossima ai minimi della tariffa del 2022, pari a 1.000,00 €, oltre contributo unificato di 35,00 €, con distrazione in favore del difensore. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia.
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Nota della Redazione
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