Ricorso per cassazione aspecifico privo di confronto con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. 3 n. 8636 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione è inammissibile quando, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., introduce questioni nuove non affrontate nella sentenza impugnata, non si confronta con l’effettiva ratio decidendi del provvedimento gravato o prospetta censure che, pur formulate come violazioni di legge, si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da motivazione adeguata ovvero nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove. La critica avverso la sentenza di merito non può ridursi alla mera riproposizione di tesi difensive, ma deve specificamente individuare l’errore logico-giuridico in cui sarebbe incorso il giudice del gravame.
Il Fatto
L’occupante di un alloggio di edilizia residenziale pubblica proponeva opposizione avverso il decreto di rilascio dell’immobile, deducendo l’illegittimità della cancellazione del proprio nominativo dalle liste anagrafiche comunali, che aveva interrotto il biennio di convivenza con l’originario assegnatario, deceduto, e contestando l’assenza di preavviso di rilascio. A seguito del rigetto dell’opposizione in primo grado e della conferma in appello, il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 16 della legge regionale n. 96/1996 e sulla dedotta illegittimità costituzionale della medesima disposizione. La Corte d’appello aveva escluso la disapplicabilità incidentale del provvedimento di cancellazione e ritenuto la carenza di legittimazione passiva del Comune.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente conferma integralmente la proposta di definizione anticipata comunicata alle parti ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando che essa non risulta scalfita dagli argomenti dell’istanza di decisione, con la quale la difesa del ricorrente aveva preteso di confutarla invocando disposizioni regolatrici del ricorso per cassazione penale.
La Cassazione evidenzia che il ricorso è totalmente aspecifico, omettendo di confrontarsi con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza senza criticarne le fondamenta. Il ricorrente si limita a propugnare tesi che ritiene le sole idonee a definire la controversia, travisando la natura dell’impugnazione quale critica vincolata ex art. 360 c.p.c. A titolo esemplificativo, il motivo risulta fondato sull’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, che la sentenza impugnata non aveva tuttavia declinato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti, nonché, in ragione della conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la condanna al pagamento della somma in favore di ciascuno dei controricorrenti e della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., trattandosi di ipotesi di abuso del processo sanzionata d’ufficio. Viene infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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