Inammissibile il vizio di omesso esame della prova se vi è doppia conforme (Cass. civ. Sez. 2 n. 4952 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio fatto storico, un preciso accadimento naturalistico. Le risultanze istruttorie in generale, e l’esito dell’interrogatorio formale in particolare, non sono riconducibili a tale nozione. L’ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., ricorrendo non solo in caso di integrale corrispondenza ma anche di medesimo iter logico-argomentativo, determina l’inammissibilità della censura di omesso esame. L’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, se mantenuta nei limiti dell’art. 1102 c.c., non è idonea a produrre pregiudizio agli altri che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito in modo certo ed inequivoco.
Il Fatto
La nuora, erede del figlio premorto della convenuta, ha citato in giudizio la suocera dinanzi al Tribunale di Palermo, assumendo che quest’ultima occupasse abusivamente in via esclusiva un immobile caduto nella comunione ereditaria. La società attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un’indennità di occupazione. La convenuta ha resistito, eccependo la legittimità della detenzione in forza di un accordo intervenuto con gli eredi, secondo cui ciascuno avrebbe goduto separatamente in comodato dei beni ereditari.
Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione, rilevando l’inerzia prolungata dell’attrice e la sussistenza di un implicito assenso. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sul vizio di motivazione e sulla violazione di legge. In relazione al primo motivo, la Corte ha ribadito che il sindacato ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico e non può estendersi alle risultanze istruttorie. L’esito dell’interrogatorio formale, essendo un elemento di prova e non un fatto, non può essere oggetto della predetta censura.
La Corte ha inoltre ricordato che, in caso di doppia conforme, il ricorrente è onerato di indicare le ragioni di fatto che dimostrino la diversità tra le decisioni di merito, allegazione nella specie mancante, essendo entrambe le sentenze fondate sul medesimo iter argomentativo. Il motivo è stato altresì ritenuto inammissibile per violazione del principio di specificità e autosufficienza, avendo la parte omesso di riportare il contenuto dei capitoli di prova e di richiamare gli atti necessari.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. La censura di violazione dell’art. 1102 c.c. non riguardava l’erronea interpretazione della norma, ma la valutazione delle risultanze di causa, come il contrasto tra decisioni in casi speculari. La Corte ha chiarito che l’occupazione esclusiva di un bene comune da parte di un coerede non integra di per sé un illecito se gli altri comproprietari sono rimasti inerti o hanno prestato consenso, dovendo l’occupante corrispondere la quota di frutti civili solo a determinate condizioni. La valutazione della Corte distrettuale circa l’opportunità di un accordo tra i coeredi è stata ritenuta coerente con tale principio.
In merito al presupposto giudicato esterno, la Corte ha precisato che la sua interpretazione è possibile solo nei limiti in cui la sentenza passata in giudicato sia riprodotta nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, onere non assolto. Il terzo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile, poiché la violazione dell’art. 3 Cost. non può essere dedotta direttamente come motivo di ricorso, dovendo essere fatta valere tramite l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
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Nota della Redazione
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