La hall dell’albergo e l’ufficio riservato al personale: nozione di privata dimora (Cass. pen. Sez. 7 n. 5481 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese con motivazione non manifestamente illogica dal giudice di merito. Ai fini della configurabilità del reato commesso in luogo di privata dimora, assume tale qualifica l’ambiente distinto dalla hall di un albergo, riservato in modo non occasionale al personale, al quale gli estranei non possono accedere senza il consenso del titolare dello ius excludendi. La presenza di un vigilante all’interno di un esercizio commerciale non esclude, di per sé, l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, ove non garantisca una sorveglianza continua, diretta e ininterrotta. La qualità di legittimato alla querela può essere rivestita anche da chi, pur non essendo rappresentante legale, sia titolare di fatto della cosa protetta dalla norma incriminatrice.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Rimini, in esito a giudizio abbreviato condizionato, per i reati a lui ascritti, commessi in un albergo e in un supermercato. La Corte di appello di Bologna aveva confermato la pronuncia di primo grado. L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. In primo luogo, ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già vagliate dal giudice di merito, il quale aveva accertato, con motivazione in fatto e pertanto incensurabile in sede di legittimità, che l’ufficio in cui era stato commesso il reato fosse un ambiente distinto dalla hall, riservato in modo non occasionale al personale. Per tale ragione, l’ambiente era stato correttamente assimilato al luogo di privata dimora, in conformità al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 31345 del 2017.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha condiviso l’assunto della sentenza impugnata, secondo cui l’eventuale presenza di un vigilante all’interno del supermercato non sarebbe stata idonea a garantire quella sorveglianza continua, diretta e ininterrotta tale da escludere l’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., richiamando il precedente di Sez. 5, n. 6416/2015.
La Corte ha altresì respinto il rilievo relativo alla mancata dimostrazione della qualità di legale rappresentante del querelante, osservando che quest’ultimo, oltre a qualificarsi come socio del punto vendita, rivestiva la titolarità di fatto della cosa protetta, circostanza che lo legittimava a proporre querela, in linea con l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 40354 del 2013.
Il terzo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile in quanto versato in fatto, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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