Sospensione feriale non estesa ai termini di deposito (Cass. pen. Sez. 3 n. 1105 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il termine per proporre ricorso per cassazione, di quindici giorni ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., notificato durante il periodo di sospensione feriale (dal 1 al 31 agosto), comincia a decorrere dal 1 settembre, giorno non compreso nel periodo di sospensione. Ne consegue che il termine scade il 15 settembre, restando irrilevante, ai fini del computo, la circostanza che la notifica sia avvenuta in data anteriore. La declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove emerga una colpa significativa, anche di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste, con ordinanza del 23.06.2025, dichiarava inammissibile l’istanza di revisione presentata nell’interesse di un soggetto, volto a ottenere la revisione della sentenza del 7 ottobre 2021 del Tribunale di Rovereto, con la quale era stata applicata la pena su richiesta delle parti per i delitti di cui agli artt. 81, 110, 515 e 517-quater cod. pen. L’istanza si fondava sull’assunto che gli altri due coimputati per la medesima imputazione erano stati assolti con sentenza della Corte d’appello di Trento del 18 dicembre 2024 con formula piena.
Avverso tale ordinanza, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa sosteneva che la sentenza assolutoria pronunziata nei confronti degli altri due soggetti rappresentava un accertamento di fatto inconciliabile con la sentenza di applicazione della pena, evidenziando inoltre che le nuove acquisizioni probatorie avevano fornito elementi chiarificatori e dimostrativi dell’errore giudiziario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, nel caso di specie, il termine per impugnare l’ordinanza emessa in seguito a procedimento in camera di consiglio è di quindici giorni, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e decorre dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento.
I giudici di legittimità hanno poi affrontato la questione del computo dei termini in relazione alla sospensione feriale. Hanno chiarito che la sospensione dei termini nel periodo feriale non ha subito sostanziali modifiche a seguito della novella del 2014, che ha ridotto il periodo di sospensione dal 1 al 31 agosto (e non più fino al 15 settembre).
Richiamando la giurisprudenza consolidata, anche successiva alla novella, la Corte ha ribadito che il dies a quo per proporre impugnazione contro un provvedimento depositato o notificato durante il periodo feriale comincia a decorrere dal 1 settembre, giorno non compreso nel periodo di sospensione. Tale principio è stato confermato dalle Sezioni Unite n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi e da Sez. 5, n. 29887 del 15/09/2020, Ghazi.
Nella fattispecie, l’ordinanza della Corte d’appello era stata notificata al difensore il 18.08.2025 e all’interessato il 19.08.2025. Il ricorso, invece, era stato depositato il 30 settembre 2025. Tenuto conto del periodo di sospensione feriale, il termine di quindici giorni per impugnare è iniziato a decorrere dal 1 settembre 2025 ed è pertanto scaduto il 15 settembre 2025.
Il ricorso è stato quindi dichiarato tardivo e, conseguentemente, inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 591 cod. proc. pen. In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in euro tremila, apparendo evidente che la tardività era ascrivibile a una colpa significativa del ricorrente stesso.
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Nota della Redazione
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