Interessi attivi su finanziamenti infragruppo gratuiti: onere probatorio e quantificazione al tasso legale (Cass. civ. Sez. 5 n. 9405 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il finanziamento concesso da una società alla propria controllante, in assenza di prova di una pattuizione scritta di gratuità, si presume oneroso. L’onere di dimostrare la non fruttuosità del prestito, anche con mezzi diversi dall’appostazione in bilancio, grava sul contribuente, il quale deve fornire elementi che giustifichino la scelta secondo logiche di mercato e in vista di un concreto beneficio imprenditoriale, al fine di escludere la natura antieconomica dell’operazione e una finalità elusiva. Ove manchi la prova di una diversa pattuizione, gli interessi attivi, ai sensi degli artt. 44, primo comma, lett. a), e 45, secondo comma, d.P.R. n. 917/1986, devono essere quantificati al saggio legale, e non già al tasso corrisposto alla banca per la provvista, non potendo quest’ultimo essere automaticamente imputato al finanziamento infragruppo. La revisione del sistema sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 158/2015 si applica retroattivamente in base al favor rei, ma la mera affermazione di uno ius superveniens migliorativo non rende automaticamente illegale la sanzione irrogata, essendo onere del contribuente dedurre l’applicabilità in concreto di una sanzione inferiore.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate accertava ai fini IRES un maggiore reddito di impresa, derivante dalla mancata contabilizzazione di interessi attivi su finanziamenti concessi da una casa di cura alla propria società controllante. La contribuente, per reperire la provvista, aveva acceso linee di credito garantite da ipoteca e stipulato un mutuo bancario, erogando poi le somme alla capogruppo per la realizzazione di un progetto edilizio destinato alla nuova sede della finanziatrice. L’operazione era stata contabilizzata senza l’emissione di alcuna fattura per il recupero degli interessi, circostanza che aveva indotto l’Ufficio a ritenere il comportamento antieconomico e a recuperare a tassazione gli interessi attivi.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della società, mentre la Commissione Tributaria Regionale, riformando la sentenza di primo grado, confermava la ripresa a tassazione, ritenendo doverosa la contabilizzazione degli interessi secondo il criterio di competenza economica per ciascuna società del gruppo, al di là del risultato complessivo “a somma zero” dell’operazione. La società proponeva ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, relativo all’omesso esame della pretesa non fruttuosità del finanziamento. La soccombente lamentava che la Commissione Tributaria Regionale non avesse considerato la pacifica gratuità del prestito. I giudici di legittimità hanno chiarito che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata adesione alle argumentazioni difensive della parte. Nella specie, la questione della non onerosità era stata esaminata e superata dalla sentenza impugnata, che ne aveva fatto il fondamento delle proprie conclusioni, essendo stata valutata la condotta come antieconomica.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 1815 c.c., affermando che, sebbene le parti possano pattuire la gratuità del mutuo, grava sul contribuente l’onere di provare la pattuizione di infruttuosità, anche mediante documentazione scritta che tracci l’operazione e ne giustifichi la gratuità secondo logiche di mercato. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva allegato elementi di prova della gratuità concordata, né indicato le finalità e le condizioni del finanziamento, limitandosi a invocare la ragionevolezza economica dell’operazione a livello di gruppo.
La Corte ha, invece, accolto il terzo motivo, censurando la determinazione degli interessi nella misura del tasso bancario corrisposto per la provvista. Richiamando gli artt. 44 e 45 d.P.R. n. 917/1986, i giudici hanno statuito che, in mancanza di una diversa pattuizione scritta, gli interessi derivanti dai finanziamenti infragruppo devono essere computati al saggio legale. Le condizioni di finanziamento ottenute dalla società mutuante dai propri istituti di credito non possono essere automaticamente implicate nel rapporto infragruppo, essendo rapporti giuridici distinti. Su tale punto la sentenza è stata cassata con rinvio.
Il quarto motivo, concernente l’esclusione della responsabilità per obiettiva incertezza normativa, è stato rigettato. La Corte ha precisato che l’incertezza deve essere oggettiva e valutata dal giudice, non essendo sufficiente l’erronea interpretazione del diritto o la mancata contestazione in precedenti annualità. Il quinto motivo è stato accolto: la Corte, richiamando il principio del favor rei, ha affermato che il giudice del rinvio dovrà valutare l’applicazione della sanzione unica alla luce della normativa sopravvenuta di cui all’art. 15 d.lgs. n. 158/2015, determinando l’importo dovuto. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.
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Nota della Redazione
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