Accertamento analitico-induttivo e obbligo di dedurre i costi, anche in via forfettaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 59 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, almeno forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più possibile il principio di capacità contributiva. Ne consegue che i costi debbono essere calcolati con lo stesso criterio con cui viene calcolato il maggior reddito, facendo affidamento sulla documentazione riscontrata ed integrandola induttivamente. Solo ove un tanto non sia di aiuto, dovrà comunque procedersi alla deduzione di costi determinati in misura forfettaria. È altresì ammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., allorché la formulazione consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate.
Il Fatto
A seguito di attività ispettiva della Guardia di finanza, la società era attinta da avviso di accertamento con metodo analitico-induttivo per gli anni d’imposta 2009 e 2010, con ricostruzione del maggior reddito in base a contabilità parallela rinvenuta su pen drive. La ripresa a tassazione si ribaltava sui soci, in ragione della trasparenza dei sodalizi di persone. I gradi di merito non apprezzavano le ragioni del contribuente, che ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte valuta preliminarmente l’ammissibilità del ricorso, che cumula in ciascun motivo doglianze ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Richiamato il proprio orientamento, ritiene il cumulo ammissibile laddove la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da permetterne l’esame separato come se fossero state articolate in motivi diversi.
Nel merito, la prima censura del primo motivo è fondata. La Corte afferma che ogni accertamento induttivo, analitico-induttivo o puro, deve tener conto dei costi, almeno forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato, in ossequio alla sentenza Corte cost. n. 10 del 2023 e al principio di capacità contributiva. Il principio vale anche nell’accertamento basato su contabilità parallela: i costi debbono essere calcolati con lo stesso criterio presuntivo del maggior reddito, facendo affidamento sulla documentazione riscontrata ed integrandola induttivamente; solo ove ciò non sia possibile, si procede alla deduzione in via forfettaria.
Il secondo profilo del primo motivo è invece inammissibile, perché volto a una rivalutazione dell’apporto probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Parimenti inammissibile è il secondo motivo nella parte in cui richiede un riesame della competenza economica dei ricavi accertati. La Corte esclude altresì la sussistenza del divieto di presunzioni di secondo grado, precisando che il fatto noto accertato in via presuntiva può legittimamente costituire premessa di un’ulteriore presunzione, purché grave, precisa e concordante.
Infine, è dichiarato inammissibile il profilo motivazionale del secondo motivo, attesa la doppia conforme pronuncia di merito e la mancata indicazione, da parte del ricorrente, delle diverse ragioni poste a base delle due sentenze. La Corte accoglie pertanto il ricorso nei limiti indicati, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – Bari, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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