Morte della parte e notifica dell’appello al difensore: necessaria integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 9425 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di morte della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento comporta, per la regola dell’ultrattività del mandato, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato. La notificazione dell’impugnazione presso il procuratore della parte deceduta è ammissibile ma nulla ai sensi dell’art. 330, primo comma, c.p.c. La nullità è sanata dalla costituzione in appello di uno degli eredi, ma resta necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi, qualificati come litisconsorti necessari. L’omessa integrazione determina la nullità del secondo grado di giudizio, con rimessione della causa al giudice di appello. Il mancato esame di un’eccezione non espressamente trattata non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando la soluzione accolta ne presupponga un rigetto implicito.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2008, contestando la mancata dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di immobili e richiedendo la maggiore imposta. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso.
L’Ufficio proponeva appello, notificando l’atto al difensore domiciliatario della parte, nel frattempo deceduta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado. Si costituiva in appello la moglie, erede con beneficio d’inventario, eccependo l’inammissibilità del gravame per intervenuta notifica successiva al decesso. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo di ricorso, relativo alla omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello. Richiamato il principio di autosufficienza del ricorso, osserva che l’omissione non integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché, alla luce del complessivo tenore della decisione, ricorre un rigetto implicito dell’eccezione: la domanda non espressamente esaminata risulta incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25710/2024). Il motivo è infondato.
Il secondo motivo riguarda il difetto di integrità del contraddittorio. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15295 del 2014, secondo cui, in caso di morte della parte costituita, l’omessa dichiarazione dell’evento comporta l’ultrattività del mandato alla lite, con stabilizzazione della posizione della parte rappresentata. Tale posizione è suscettibile di modificazione nella fase di impugnazione qualora si costituiscano gli eredi della parte defunta.
Sulla base di tale principio, la notifica dell’appello presso il procuratore della parte deceduta è ritenuta ammissibile ma nulla. La nullità risulta sanata dalla costituzione in appello di uno degli eredi, ma rimane l’onere di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri eredi, litisconsorti necessari. Nella specie, la nullità della notifica è stata sanata dalla costituzione della moglie, ma il contraddittorio non è stato integrato nei confronti dei figli.
La Corte accoglie quindi il secondo motivo, dichiara la nullità del secondo grado di giudizio e rimette la causa al giudice di appello perché proceda alla trattazione con tutti i litisconsorti. L’accoglimento comporta l’assorbimento degli altri motivi, tra cui quello relativo al contrasto tra motivazione e dispositivo.
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Nota della Redazione
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