La manleva assicurativa RC copre anche le spese di soccombenza e di resistenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 9461 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato non si esaurisce nell’importo dovuto a titolo di risarcimento, ma si estende alle componenti che costituiscono conseguenza immediata e diretta della responsabilità dedotta in giudizio. Vi rientrano le spese di soccombenza, ossia quelle poste con la condanna alle spese a carico dell’assicurato in favore del terzo danneggiato, che partecipano del danno risarcibile e seguono normalmente il limite del massimale, e le spese di resistenza, ossia quelle sostenute dall’assicurato per la propria difesa, che ricadono nello schema delle spese sostenute nell’interesse comune di assicurato e assicuratore e sono disciplinate, nei limiti di legge, dall’art. 1917, terzo comma, c.c. Riconosciuta l’operatività della polizza e la fondatezza della domanda di garanzia, la pronuncia deve prendere posizione anche sulle spese di resistenza, ben potendo essere demandati al giudice del rinvio l’accertamento e la liquidazione sulla base delle risultanze processuali e della documentazione idonea.
Il Fatto
Una società, comproprietaria di un compendio immobiliare colpito da un grave crollo, convenne in giudizio, tra gli altri, le società custodi del sistema idrico fognario, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Le convenute negarono ogni responsabilità e, in via subordinata, chiesero di essere autorizzate a chiamare in causa le compagnie assicuratrici, in forza di polizza di responsabilità civile verso terzi, al fine di essere tenute indenne da quanto fossero eventualmente condannate a pagare.
Il Tribunale accolse la domanda di garanzia e condannò le assicuratrici secondo le percentuali di coassicurazione, ma non dispose una specifica condanna a tenere indenni le assicurate anche delle spese di lite. La Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, compensò integralmente le spese tra le società assicurate e le compagnie. Avverso tale statuizione le società proposero ricorso per cassazione, limitatamente alla dedotta omessa estensione della manleva assicurativa alle spese processuali di soccombenza e di resistenza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente scrutinato le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla compagnia assicuratrice, rigettandole. Il motivo di ricorso è stato ritenuto sostanzialmente unitario, poiché incentrato sulla corretta interpretazione dell’art. 1917 c.c. e sull’estensione dell’obbligo indennitario, sicché la censura si ancora al parametro dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e supera la soglia di specificità richiesta.
Nel merito, la Corte ha affermato il principio per cui l’obbligo dell’assicuratore non si esaurisce nell’importo dovuto a titolo di risarcimento. Le spese di soccombenza partecipano del danno risarcibile e seguono il limite del massimale; le spese di resistenza ricadono nello schema delle spese sostenute nell’interesse comune e trovano disciplina nell’art. 1917, terzo comma, c.c.
La Corte ha quindi censurato l’assorbimento operato dal giudice di merito, rilevando che, riconosciuta l’operatività della garanzia, la statuizione sulle spese non è superflua, poiché la soccombenza dell’assicurato rappresenta una conseguenza pregiudizievole dalla quale egli chiede di essere tenuto indenne. L’assorbimento si traduce, in questa prospettiva, in una indebita compressione dell’obbligo indennitario.
La questione non attiene alla discrezionalità del giudice nel regolare le spese tra le parti processuali, bensì alla corretta applicazione dell’art. 1917 c.c. La Corte ha quindi accolto il ricorso principale, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Ha altresì accolto il ricorso incidentale, rilevando il vizio di omessa pronuncia (in violazione dell’art. 112 c.p.c.) in cui era incorso il giudice d’appello per non avere esaminato la richiesta di condanna della parte attrice alle spese del primo grado nei confronti dei soggetti ritenuti estranei ai fatti di causa.
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Nota della Redazione
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