Il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per valore dopo la prima udienza è tardivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 9612 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per valore è soggetto al termine perentorio previsto dall’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 164/2024, il quale richiede che il rilievo sia effettuato, nei procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, con il decreto di cui all’art. 171-bis cod. proc. civ. o, comunque, non oltre la prima udienza. Il rilievo effettuato dal giudice a scioglimento della riserva, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle memorie di cui all’art. 171-ter cod. proc. civ., è tardivo e non può essere più posto in essere.
Il Fatto
La parte ricorrente proponeva opposizione all’esecuzione, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., avverso una cartella esattoriale, instaurando il giudizio con atto notificato il 9 agosto 2024. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21 luglio 2025, dichiarava il proprio difetto di competenza per valore, ritenendo che l’opposizione avesse ad oggetto una somma di importo pari a euro 3.060 e che, pertanto, la competenza spettasse al Giudice di pace di Roma. Avverso tale pronuncia veniva proposto regolamento necessario di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente verificato la tempestività del rilievo d’ufficio dell’incompetenza effettuato dal Tribunale. Ha osservato che, essendo il giudizio stato introdotto con atto notificato il 9 agosto 2024, al processo si applica la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 38 cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.lgs. n. 164/2024, c.d. correttivo Cartabia, le cui disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
La norma, come riformata, dispone che l’incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi di cui all’art. 28 cod. proc. civ. è rilevata d’ufficio con il decreto previsto dall’art. 171-bis cod. proc. civ. o, nei procedimenti nei quali non si applica tale disposizione, non oltre la prima udienza. La Corte ha quindi esaminato la scansione processuale emersa dal testo dell’ordinanza impugnata, dalla quale risultava che il giudice aveva rilevato l’incompetenza a scioglimento della riserva effettuata all’udienza del 21 luglio 2025, dopo aver fissato con decreto del 27 gennaio 2025 i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 171-ter cod. proc. civ.
La Corte ha concluso che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza è stato effettuato quando ormai non poteva più essere posto in essere, in quanto successivo al termine perentorio previsto dalla legge, richiamando al riguardo il precedente di Cass. n. 34522/2025 reso in relazione ad analoga fattispecie.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata e dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale le parti sono state rimesse anche per le spese del giudizio di regolamento.
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Nota della Redazione
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