La prova del danno precede la liquidazione equitativa e la CTU non supplisce all’onere probatorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 9753 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione equitativa del danno presuppone che sia dimostrata, o incontestata, la sussistenza di un danno risarcibile nell’an debeatur: l’accertamento della sola verificazione dell’evento lesivo non è sufficiente ove manchi la prova del pregiudizio subito. La consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per supplire alle difficoltà probatorie della parte, né per superare la regola dell’onere della prova, assumendo carattere esplorativo quando sia volta a recuperare documentazione che la parte stessa avrebbe potuto produrre. L’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, non impugnata, forma giudicato e preclude ogni censura di legittimità sul capo della sentenza coperto dalla pronuncia.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile e la società che ivi esercitava attività commerciale convenivano in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un’evento alluvionale. Il Tribunale accoglieva la domanda della proprietaria, rigettando quella della società per mancata prova della tipologia ed entità dei danni alla merce, e la Corte d’Appello dichiarava poi inammissibile l’appello della prima e rigettava quello della seconda.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, le parti proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 1226, 2056 e 2697 c.c. per il mancato espletamento di una CTU contabile e la mancata liquidazione equitativa del danno, nonché l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da “maggiore importo lievitato in corso di causa” e sulla connessa rimessione in termini.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i profili di doglianza relativi alla società ricorrente. In primo luogo, ha escluso l’ammissibilità della CTU contabile richiesta, poiché la stessa aveva finalità esplorativa, essendo diretta a colmare le lacune probatorie della parte e a supplire alla mancata produzione di documentazione che, essendo reperibile presso amministrazioni pubbliche o istituti di credito, avrebbe potuto essere acquisita nel giudizio di merito.
Quanto alla liquidazione equitativa, la Corte ha chiarito che il potere del giudice di cui all’art. 1226 cod. civ. postula l’accertamento che l’impossibilità della stima esatta dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte. Ha ribadito che la valutazione equitativa presuppone la certezza del danno nella sua esistenza ontologica, ossia la dimostrazione o l’incontestabilità della sussistenza del danno risarcibile nell’an debeatur.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano escluso la prova dell’esistenza stessa del danno alla merce, non essendo stata allegata alcuna prova, nemmeno indiziaria, dei beni che si assumevano distrutti. Il rigetto della domanda era stato fondato sulla mancata prova dell’an e non su una mera difficoltà di quantificazione del pregiudizio, circostanza che rendeva inapplicabile il meccanismo equitativo.
La Corte ha, infine, ritenuto infondato il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante e sulla rimessione in termini. La Corte territoriale aveva implicitamente esaminato la richiesta, valutando la documentazione prodotta con l’atto di appello come tardiva e irrilevante, evidenziando che la cessazione dei rapporti lavorativi risaliva a dieci anni dopo l’evento alluvionale.
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Nota della Redazione
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