Collaborazioni coordinate e continuative con la PA: onere del lavoratore di provare la subordinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10409 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego, il lavoratore che deduca l’illegittimità dei termini apposti a contratti formalmente autonomi e la loro abusiva reiterazione ha comunque l’onere di dimostrare la natura subordinata della prestazione, atteso che tale deduzione determina l’attrazione del rapporto nella sfera di applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001. L’eventuale abusiva reiterazione non autorizza alcuna deroga alle ordinarie regole probatorie in punto di subordinazione. La valutazione delle modalità con cui l’onere è stato assolto spetta al giudice di merito e si risolve in un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato.
Il Fatto
Una lavoratrice aveva proposto ricorso nei confronti di un ateneo, chiedendo dichiararsi l’illegittimità dei contratti di lavoro autonomo professionale conclusi tra il 2007 e il 2015 e la condanna dell’amministrazione al pagamento di differenze retributive e compenso per lavoro straordinario, assumendo che i rapporti dissimulassero in realtà un lavoro subordinato.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, escludendo la sussistenza del vincolo di subordinazione all’esito dell’istruttoria. La lavoratrice ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi, tutti dichiarati infondati. Quanto al vizio di motivazione, ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ha ridotto il sindacato di legittimità al minimo costituzionale, ravvisabile solo nelle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente o perplessa, ipotesi non ricorrenti nella specie, avendo la sentenza impugnata offerto puntuali riferimenti ai canoni interpretativi della subordinazione.
Con riguardo ai motivi concernenti la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il travisamento della prova, la Corte ha chiarito che la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta delle prove ritenute più idonee costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. Ha inoltre precisato che il travisamento ricorre solo in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, non già in caso di diversa valutazione logica dell’informazione probatoria, come invece prospettato dalla ricorrente con riguardo alla frequenza della scuola di specializzazione.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 1388 c.c., rilevando che la circostanza che le coordinatrici non fossero dipendenti dell’ateneo non è stata valorizzata per negare la rappresentanza, ma per escludere che il potere organizzativo da esse esercitato si atteggiasse come eterodirezione riferibile all’ente, in assenza di un costante esercizio di controllo e direttivo. Ha altresì escluso il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., trattandosi di critica volta a prospettare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito.
In relazione al quinto motivo, la Corte ha ribadito il principio per cui, ove il lavoratore deduca l’abusiva reiterazione di contratti formalmente autonomi conclusi ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, il governo dell’onere probatorio non è diverso da quello ordinario: la disciplina eurounitaria sul lavoro a tempo determinato esige un alleggerimento probatorio solo ai fini del risarcimento del danno comunitario. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente accertato l’assenza di subordinazione valorizzando la flessibilità degli orari, la strumentalità della presenza della lavoratrice al perseguimento di propri obiettivi professionali e la reciprocità del rapporto, elementi che rendono l’accertamento incensurabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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