Conguaglio divisorio superiore al 5% tassato come trasferimento immobiliare (Cass. civ. Sez. 5 n. 10869 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’imposta di registro, l’eccedenza derivante al condividente dall’assegnazione di beni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune è considerata, per effetto della presunzione assoluta “iuris et de iure” di cui all’art. 34 d.P.R. n. 131/1986, alla stregua di una vendita, senza che rilevi l’assunzione a conguaglio, da parte sua, di un’obbligazione pecuniaria in favore degli altri condividenti. Il conguaglio in denaro superiore al cinque per cento del valore della quota di diritto è soggetto all’imposta con l’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l’eccedenza, vertendosi in una fattispecie diversa dalla divisione senza conguagli, in ragione della divergenza tra quota di fatto e quota di diritto.
Il Fatto
La controversia origina da una sentenza del Tribunale di Bergamo che, pronunciando lo scioglimento della comunione ereditaria, disponeva l’assegnazione di alcuni immobili a favore di taluni condividenti, con previsione di un conguaglio in denaro a favore degli altri.
L’Agenzia delle Entrate, ritenendo il conguaglio superiore al cinque per cento del valore della quota spettante, applicava l’aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari (9%). I contribuenti impugnavano l’avviso di liquidazione, sostenendo che anche il conguaglio dovesse essere tassato con l’aliquota dell’1% prevista per gli atti di divisione. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello dell’Ufficio, riformando la decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei contribuenti, affermando l’infondatezza dell’unico motivo. Il thema decidendum riguarda l’interpretazione dell’art. 34, secondo comma, d.P.R. n. 131/1986, secondo cui i conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto sono soggetti all’imposta con l’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l’eccedenza.
La Corte, richiamando il proprio consolidato orientamento, ribadisce che l’eccedenza attribuita al condividente è considerata, in base alla presunzione assoluta di cui alla norma citata, alla stregua di una vendita. La mutevole funzione delle pattuizioni intercorse tra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell’unicità di trattamento tributario. Viene precisato il precedente secondo cui l’aliquota della vendita è utilizzabile soltanto ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso, vertendosi proprio in tale fattispecie nel caso di specie e venendo in rilievo il conguaglio in misura superiore alla soglia del 5%.
Quanto alla dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 citato per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., la Corte la dichiara manifestamente infondata. La disposizione, prevedendo anche una compensazione del cinque per cento per i casi limite, esercita una discrezionalità impositiva non arbitraria né irragionevole, laddove il conguaglio in denaro costituisce indice di capacità contributiva in quanto determina un diverso assetto patrimoniale. La divisione senza conguagli non è comparabile a quella con conguagli in denaro, attesa la divergenza tra quota di fatto e quota di diritto.
La Corte esclude altresì la sussistenza dei presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite, richiesta dai ricorrenti, atteso che il quadro interpretativo di legittimità, anche recentemente riconfermato, risulta del tutto omogeneo. Il ricorso è rigettato con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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