La ritenzione della caparra prevale sulla restituzione e l’accessorietà prescinde dal nomen iuris (Cass. civ. Sez. 2 n. 12162 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte non inadempiente che agisca per la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte può limitare la propria pretesa alla ritenzione della caparra confirmatoria ex art. 1385, secondo comma, cod. civ., senza bisogno di proporre un’ulteriore domanda di risarcimento del danno. La domanda di ritenzione della caparra è implicitamente accessoria all’esercizio del diritto potestativo di recesso e connota l’azione spiegata a prescindere dal nomen iuris impiegato dalla parte nell’introdurre l’azione caducatoria. La riserva di agire in separata sede per il risarcimento del danno è incompatibile con la domanda di ritenzione e, ove formulata, deve considerarsi come non apposta. L’accoglimento della domanda di risoluzione comporta pertanto il riconoscimento del diritto di trattenere la caparra ricevuta, salvo che la parte non abbia proposto una domanda risarcitoria secondo le regole generali.
Il Fatto
Nel 2018 la società promissaria acquirente convenne in giudizio la promittente venditrice dinanzi al Tribunale di Sassari, esponendo di aver stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di una villa, un casale e un uliveto al prezzo di un milione di euro e di aver versato una caparra confirmatoria di 125.000 euro. Assumendo la presenza di irregolarità urbanistiche sugli immobili, l’attrice dichiarò di aver esercitato il recesso e chiese la condanna della convenuta alla restituzione del doppio della caparra. La convenuta eccepì l’inadempimento dell’attrice e propose domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare, chiedendo «ogni statuizione in ordine alla ritenuta delle somme versate». Il giudice di primo grado accolse la domanda dell’attrice, ma la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, riformò la pronuncia, dichiarando risolto il contratto per inadempimento della promissaria acquirente, ma ordinando alla promittente venditrice la restituzione della caparra, sul presupposto che ella non avesse proposto una specifica domanda risarcitoria. Avverso tale sentenza la promittente venditrice ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito la società con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, concernenti la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 112 cod. proc. civ., rilevando che la domanda riconvenzionale di risoluzione formulata con la richiesta di «ogni statuizione in ordine alla ritenuta delle somme versate» comprendeva inequivocabilmente la domanda di ritenzione della caparra. La Corte ha precisato che l’elemento discriminante per l’operatività del meccanismo di cui all’art. 1385, secondo comma, cod. civ. non è il nomen iuris assegnato all’iniziativa – domanda di risoluzione o dichiarazione di recesso – bensì la circostanza che la parte non inadempiente abbia abbinato alla propria iniziativa una domanda di risarcimento del danno secondo le regole generali oppure una semplice richiesta di ritenzione della caparra.
La Corte ha quindi ricostruito il quadro giurisprudenziale, muovendo da Sezioni Unite n. 553 del 2009, che aveva negato l’ammissibilità della trasformazione in appello di una domanda risarcitoria in una di ritenzione della caparra, per evidenziare i successivi sviluppi: Cass. 2999/2012 ha ammesso la ritenzione in caso di risoluzione di diritto per diffida ad adempiere; Cass. 882/2018 ha valorizzato la formulazione espressa della richiesta di ritenzione come indice della volontà di avvalersi del recesso ex art. 1385 cod. civ.; Cass. 18392/2022 ha ritenuto necessaria la domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio; Cass. 21317/2024 ha escluso la novità della domanda di risoluzione rispetto alla declaratoria di legittimità del recesso con incameramento della caparra; Cass. 29482/2025 ha infine sancito l’accessorietà implicita della domanda di ritenzione all’esercizio del diritto potestativo di recesso, a prescindere dal nomen iuris impiegato.
In applicazione di tali principi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ordinato la restituzione della caparra, anziché riconoscere il diritto alla ritenzione, e ha chiarito che la riserva di azione risarcitoria in separata sede è incompatibile con la domanda di ritenzione e deve intendersi come non apposta.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, poiché la censura proponeva una lettura alternativa delle clausole senza dimostrare un’effettiva violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ., sollecitando un nuovo vaglio di merito. Il secondo motivo è stato invece rigettato, essendo la valutazione della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale aveva ancorato l’insussistenza dell’inadempimento grave a una pluralità convergente di elementi, tra cui l’entità minima degli scostamenti e l’intervenuta sanatoria.
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Nota della Redazione
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