Diniego di interpello disapplicativo autonomamente impugnabile e impossibilità oggettiva di ricavi (Cass. civ. Sez. 5 n. 12372 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La risposta negativa dell’amministrazione finanziaria a un’istanza di interpello disapplicativo della disciplina sulle società non operative è atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, benché non espressamente elencato dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, poiché l’ente impositore porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, suscettibile di immediata contestazione. In tema di società di comodo, la prova contraria alla presunzione relativa di non operatività può essere fornita anche in sede processuale e presuppone la sussistenza di situazioni oggettive, non dipendenti da una scelta consapevole dell’imprenditore, che abbiano reso impossibile il conseguimento del volume minimo di ricavi. La valutazione del giudice di merito circa l’idoneità di tali situazioni a vincere la presunzione è censurabile in cassazione solo nei limiti del sindacato di falsa applicazione della norma, senza che sia consentita una nuova rivalutazione dei fatti accertati.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di costruzione e vendita di immobili, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli il diniego dell’istanza di interpello diretta a ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994 per l’anno d’imposta 2012. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, ritenuto il diniego autonomamente impugnabile, confermava la decisione, ravvisando la sussistenza di un’oggettiva impossibilità di conseguire i ricavi minimi, dipesa dalla tempistica dei complessi procedimenti amministrativi collegati alla lottizzazione dei terreni di proprietà della società. Avverso tale sentenza l’agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’Ufficio deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, richiamando l’orientamento per cui la riformulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. Il vizio è configurabile solo nelle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità incomprensibile, restando escluso ogni controllo sulla sufficienza dell’apparato argomentativo. I giudici di legittimità hanno ritenuto la decisione impugnata ampiamente al di sopra di tale soglia, avendo la CTR puntualmente indicato le ragioni per cui la mancata attività costruttiva era giustificata dalla necessità della previa acquisizione del titolo amministrativo legittimante, rendendo percepibile l’iter logico seguito.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, è stato disatteso in conformità al costante orientamento di legittimità, secondo cui la definizione negativa dell’istanza di interpello disapplicativo è atto impugnabile anche se non rientra nell’elenco tassativo ivi previsto. La risposta del fisco, portando a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, radica in capo a quest’ultimo un interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., volto a ottenere una pronuncia idonea ad acquisire efficacia non più modificabile sulla legittimità sostanziale di tale pretesa.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ricostruito la finalità antielusiva dell’art. 30 della legge n. 724/1994, che introduce una presunzione legale relativa di non operatività, superabile dal contribuente dimostrando l’esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che abbiano reso impossibile il raggiungimento del volume minimo di ricavi, anche in sede processuale. Il sindacato esercitabile in cassazione, sotto il paradigma della falsa applicazione di legge, non si traduce in una rivalutazione dei fatti ma nel controllo della corretta sussunzione della fattispecie concreta, come ricostruita dal giudice di merito, nella fattispecie astratta.
Nel caso di specie, la CTR aveva individuato una causa oggettiva dello stallo dell’attività, consistente nella complessità dei procedimenti amministrativi volti alla lottizzazione, sulla quale la società non avrebbe potuto incidere. L’Amministrazione, pur lamentando l’inerzia della contribuente, non aveva indicato in quali specifici adempimenti avrebbe dovuto concretarsi l’impulso richiesto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conseguente inapplicabilità della sanzione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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