L’omessa produzione della procura notarile rende inammissibile l’appello dell’agente della riscossione (Cass. civ. Sez. 5 n. 13479 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che conferisce il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare la propria qualità quando il potere rappresentativo derivi dall’atto costitutivo o dallo statuto, trattandosi di atti soggetti a pubblicità legale, ed incombe alla controparte fornire la prova negativa. Quando, invece, il potere di rappresentanza origini da un atto non soggetto a pubblicità legale, come una procura notarile, l’ente che agisce in giudizio è tenuto a riscontrare l’esistenza di tale potere solo se la contestazione della controparte sia tempestiva. L’atto introduttivo del giudizio è inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, se la procura notarile non viene allegata, impedendo le necessarie verifiche; in tal caso, se la contestazione è sollevata in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., ma l’onere di sanatoria non può andare oltre il deposito del controricorso.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava alla società contribuente una cartella esattoriale per il pagamento di IVA dovuta per l’anno 2012, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. La contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva appello, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Messina, riformava la sentenza di primo grado. La società contribuente ricorreva per cassazione, deducendo due motivi: l’omessa pronuncia della corte territoriale sull’eccepita carenza di ius postulandi dell’agente della riscossione e la violazione dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo, ritenuto fondato, con assorbimento del secondo. Il thema decidendum verteva sulla mancata produzione, nel giudizio di merito, della procura notarile con la quale il presidente della società agente della riscossione aveva conferito al direttore generale il potere di rappresentanza processuale e, conseguentemente, di sottoscrivere il mandato al difensore del libero foro.
Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha precisato che la persona fisica che conferisce il mandato al difensore per conto di una persona giuridica non deve dimostrare la propria qualità quando il potere rappresentativo sia verificabile dai terzi attraverso gli atti soggetti a pubblicità legale. Al contrario, quando il potere origina da un atto non soggetto a pubblicità legale, come nel caso di una procura notarile, l’onere di riscontrare l’esistenza del potere incombe a chi agisce, qualora la controparte abbia sollevato una contestazione tempestiva.
Nel caso di specie, la contribuente aveva specificamente contestato la legittimazione processuale dell’appellante, ma la corte territoriale non si era pronunciata sul punto. La Corte di Cassazione, consultato il fascicolo di merito, ha accertato che la procura alle liti indicava un direttore generale quale procuratore, nominato “giusta procura rilasciata dal Presidente della Società” con scrittura privata autenticata. Tuttavia, il testo del mandato non precisava se si trattasse di una procura generale, soggetta a pubblicità legale, né la società aveva provveduto a produrre l’atto notarile nel corso del giudizio, nonostante la contestazione.
La Corte ha quindi ribadito che l’atto introduttivo del giudizio è inammissibile quando la procura notarile non è allegata, impedendo le verifiche necessarie. Ha inoltre chiarito che, ove la contestazione intervenga in sede di legittimità, la prova del potere rappresentativo può essere fornita ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., ma tale onere di sanatoria non può essere esercitato oltre il deposito del controricorso.
La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata e, decidendo nel merito, il ricorso in appello è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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