Violazione del termine dilatorio di sessanta giorni sempre illegittima se giustificata dalla prossima scadenza del termine di decadenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 13812 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di particolare e motivata urgenza che, ai sensi dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, consentono all’Amministrazione finanziaria di notificare l’avviso di accertamento prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità. L’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa non può costituire ragione di urgenza, poiché l’Amministrazione finanziaria è responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, quale organo ispettivo collaterale. La violazione del termine dilatorio determina la nullità dell’avviso di accertamento.
Il Fatto
La società contribuente aveva ricevuto il 13.12.2012 il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, all’esito di indagini anche penali, avente ad oggetto l’indeducibilità di costi relativi ad operazioni commerciali ritenute inesistenti. L’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di accertamento per Irpeg ed Irap 2003 il 24.12.2012, senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso annullando l’atto impositivo. La Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l’appello dell’Amministrazione, riteneva invece legittima la notifica anticipata ravvisando ragioni di urgenza nella prossimità della scadenza del termine di decadenza. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente il quinto motivo di ricorso, concernente la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, reputandolo potenzialmente idoneo a definire il giudizio. Pacifica la circostanza che il PVC era stato consegnato il 13.12.2012 e l’avviso notificato il 24.12.2012, senza il rispetto del termine dilatorio.
Richiamando il precedente di Sez. V, 6.4.2022, n. 11110, la Corte ha affermato che le ragioni di urgenza devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità. Ne consegue che l’imminente scadenza del termine decadenziale non può giustificare l’inosservanza del termine dilatorio, attesa la responsabilità dell’Amministrazione finanziaria anche per i ritardi imputabili alla Guardia di Finanza quale organo ispettivo collaterale.
Il giudice dell’appello aveva ritenuto scongiurato il rischio di decadenza notificando l’avviso il 24.12.2012; la Corte ha invece censurato tale impostazione, rilevando che la prossimità del termine non integra gli estremi della particolare e motivata urgenza richiesta dalla norma statutaria.
Il quinto motivo è stato accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., annullando l’avviso di accertamento. Assorbiti gli ulteriori motivi, l’Amministrazione è stata condannata alla refusione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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