Inammissibile il ricorso per mancata specificazione e censura del giudicato sul danno da mancata stabilizzazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14296 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il ricorrente ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronuncia impugnata, prospettando le argomentazioni idonee a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici della fattispecie. Il principio di autosufficienza del ricorso impone di indicare in quale atto sia stata allegata una circostanza di fatto e in quale sede e modo essa sia stata provata. La mancata trascrizione o localizzazione degli atti processuali e della sentenza del giudizio di merito, su cui si fonda la censura di errata declaratoria di giudicato, rende la censura stessa inammissibile. È altresì inammissibile il motivo che non aggredisce l’ulteriore e autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, già impegnati in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione, agivano in giudizio chiedendo il risarcimento del danno per perdita di chance, lamentando che la fittizia qualificazione del rapporto aveva impedito la loro partecipazione alla procedura di stabilizzazione del personale precario. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, in riforma, la rigettava rilevando, da un lato, la natura programmatica delle delibere regionali che prevedevano la stabilizzazione e, dall’altro, l’esistenza di un giudicato formatosi su una precedente sentenza che aveva già escluso il diritto al risarcimento. I lavoratori proponevano ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, applicando il principio della ragione più liquida, trattando preliminarmente il secondo motivo di ricorso, relativo alla dedotta erronea declaratoria di giudicato.
In primo luogo, è stato rilevato il mancato rispetto dell’onere di specificazione imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorso non trascriveva né localizzava l’originario atto introduttivo del giudizio di primo grado né la sentenza n. 133 del 2016, passata in giudicato, impedendo al Collegio qualsivoglia valutazione ex actis della fondatezza della censura.
Inoltre, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur riconducendolo al vizio di violazione di legge, non indicava la norma asseritamente violata dalla Corte territoriale, né le ragioni per cui il giudicato di rigetto della domanda risarcitoria non avrebbe coperto il dedotto ed il deducibile.
La Corte ha infine osservato che le censure formulate non aggredivano l’ulteriore e decisiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva qualificato come meramente programmatica la delibera di approvazione del Programma di fabbisogno del personale, escludendo qualsivoglia diritto alla stabilizzazione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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