L’omessa indicazione dell’ISC non integra la nullità ex art. 117 t.u.b. (Cass. civ. Sez. 1 n. 14464 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ISC (o TAEG), rappresentando un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni la cui mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con la nullità ai sensi dell’art. 117 t.u.b., né può condurre all’applicazione dei tassi sostitutivi. L’omessa o non corretta indicazione dell’ISC svolge unicamente una funzione informativa e può al più comportare una responsabilità risarcitoria in capo alla banca. Ne consegue che il motivo di appello che non si confronti criticamente con la ratio decidendi incentrata sulla specifica natura dell’ISC è inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c., dovendo l’impugnazione contenere una chiara individuazione dei punti contestati e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice.
Il Fatto
La società e il socio garante avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per l’esposizione debitoria maturata da una terza società, per la quale era stata prestata garanzia personale. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte di appello di Roma, in riforma, aveva revocato il decreto e condannato la società al pagamento di una somma. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli originari ingiunti, deducendo un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, sebbene dopo l’adunanza camerale le parti abbiano fatto pervenire un atto di rinuncia al ricorso con accettazione, di tale atto non può tenersi conto giusta l’art. 390 c.p.c., poiché la rinuncia non risulta sottoscritta dalle parti personalmente ma dai loro difensori non muniti di procura speciale per tale atto.
La censura dei ricorrenti atteneva alla declaratoria di inammissibilità del quinto motivo di appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., con il quale si era dedotta la nullità del contratto per la difformità tra l’ISC indicato (5,95%) e l’ISC reale (6,45%), invocando l’applicazione dell’art. 117 t.u.b. Il Giudice distrettuale, tuttavia, era pervenuto a tale conclusione valorizzando la natura non negoziale dell’ISC, ritenendo la sua omissione priva di conseguenze invalidanti sui contratti cui non si applica l’art. 125-bis t.u.b.
La Corte ha condiviso la proposta di definizione del giudizio, osservando che la doglianza dei ricorrenti non si confrontava criticamente con il rilievo centrale della sentenza impugnata, secondo cui l’ISC, avendo unicamente una funzione informativa, non integra un tasso di interesse cui possa applicarsi la disciplina sanzionatoria dell’art. 117 t.u.b., come affermato da giurisprudenza consolidata di legittimità. La pronuncia di inammissibilità risulta così coerente con il principio per cui l’appello deve contenere una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice.
La Corte ha infine reputato priva di rilevanza la questione di costituzionalità prospettata, poiché la statuizione impugnata è di natura processuale e, comunque, il contratto di mutuo aveva ad oggetto una somma superiore a euro 75.000,00, soglia oltre la quale non trova applicazione la disciplina speciale sul credito ai consumatori giusta l’art. 122, lett. a), t.u.b.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e di un ulteriore importo a favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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