Notifica della liquidazione giudiziale e requisiti dimensionali (Cass. civ. Sez. 1 n. 14774 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione giudiziale, la notificazione del ricorso deve ritenersi correttamente eseguita, ai sensi dell’art. 40, comma 8, c.c.i.i., quando l’ufficiale giudiziario, recatosi presso la sede legale dell’impresa, abbia attestato l’impossibilità di compiere la consegna e abbia depositato il plico presso la casa comunale. Non è richiesto che l’ufficiale giudiziario effettui ulteriori ricerche per accertare la definitiva irreperibilità del destinatario. Le dichiarazioni dell’ufficiale giudiziario fanno fede fino a querela di falso. L’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di non assoggettabilità grava sull’imprenditore, restando la relativa valutazione delle prove riservata al giudice del merito. La liquidazione delle spese di lite, se contenuta nei limiti dei parametri forensi, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Su istanza della creditrice, il Tribunale di Grosseto dichiarò aperta la liquidazione giudiziale della società, la quale non era comparsa nel procedimento attivato ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. La società propose reclamo, rigettato dalla Corte d’Appello di Firenze. Contro la sentenza della corte territoriale, la società e la sua legale rappresentante hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, mentre la banca creditrice e la procedura concorsuale sono rimaste intimate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si contestava la validità della notificazione del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Dopo l’inutile tentativo di notifica a mezzo PEC da parte della cancelleria, l’ufficiale giudiziario, avendo rinvenuto il domicilio chiuso e nessuna persona idonea alla ricezione, aveva depositato il plico nella casa comunale. Secondo le ricorrenti, la notificazione sarebbe nulla per non aver l’ufficiale giudiziario constatato un’oggettiva e definitiva impossibilità di consegna, limitandosi a rilevare la temporanea chiusura dei locali.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile nella parte in cui tendeva a mettere in dubbio l’operato dell’ufficiale giudiziario, le cui dichiarazioni fanno fede fino a querela di falso. L’attestazione di avere trovato il domicilio chiuso implica che l’accesso sia avvenuto in orario conforme alla legge (art. 147, comma 1, c.p.c.) e di normale apertura delle attività commerciali. Quanto al resto, ha ritenuto errata in diritto la tesi secondo cui l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto verificare la definitiva irreperibilità del destinatario: la norma non richiede, nel caso di notifica a mezzo PEC non andata a buon fine, che l’ufficiale giudiziario effettui ulteriori ricerche per accertare l’irreperibilità, dovendosi ritenere la notificazione correttamente eseguita e perfezionata con il deposito nella casa comunale, in conformità con quanto affermato da Cass. n. 7258/2022 in relazione all’analoga disposizione dell’art. 15, comma 3, legge fall.
Il secondo motivo, riguardante la mancata prova dei presupposti dimensionali di non assoggettabilità, è stato dichiarato inammissibile, poiché la critica era rivolta alla valutazione delle prove, insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha precisato che l’imprenditore deve dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d, c.c.i.i. e che, in caso di residua incertezza, il tribunale deve disporre l’apertura della liquidazione giudiziale.
Il terzo motivo, concernente la liquidazione delle spese di lite, è stato ritenuto palesemente inammissibile: non si contestava la violazione dei limiti massimi posti dai parametri forensi, ma una pretesa inadeguatezza dell’importo, profilo non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate.
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Nota della Redazione
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