La motivazione apparente e la prova scritta ostativa alla rendita vitalizia per i lavoratori socialmente utili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14834 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro socialmente utile, il solo inserimento stabile e duraturo del lavoratore nell’organizzazione dell’amministrazione, con adibizione ad attività proprie di quest’ultima, non è sufficiente per affermare che il rapporto si sia svolto come rapporto di lavoro subordinato. È necessaria una radicale difformità tra la prestazione effettivamente resa e quella prevista dal progetto, difformità che deve essere specificamente accertata e motivata dal giudice di merito. La sentenza che ometta di indicare gli specifici elementi fattuali e documentali da cui desume tale difformità è affetta da motivazione apparente, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost.. Ai fini della costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962, la prova scritta del carattere subordinato del rapporto costituisce requisito indefettibile, non integrabile per presunzioni e non superabile nemmeno da un precedente accertamento giudiziale basato su prove diverse.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, parzialmente accogliendo l’appello della lavoratrice, ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, ex art. 2126 c.c., tra questa e una Comunità montana, per il periodo di svolgimento di attività nell’ambito di progetti di lavoro socialmente utile. Di conseguenza, ha condannato l’ente alla costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 l. n. 1338/1962.
Avverso tale decisione, la Comunità montana ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per motivazione apparente e l’erronea applicazione dell’art. 13 l. n. 1338/1962, per carenza del requisito della prova documentale del carattere subordinato del rapporto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto rigettato l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, rilevando che, nonostante l’eterogeneità dei vizi dedotti, l’oggetto della censura era chiaramente enucleabile: la critica alla motivazione adottata dalla Corte territoriale per affermare l’esistenza della subordinazione.
Nel merito, gli ermellini hanno ritenuto il motivo fondato, ravvisando il vizio di motivazione apparente. La sentenza impugnata si era limitata ad asserire che dalla documentazione emergeva lo stabile inserimento della lavoratrice nell’organizzazione dell’ente, senza indicare quali specifici documenti fondassero tale convincimento e quale fosse la loro rilevanza probatoria in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione. La Corte ha sottolineato che l’inserimento nell’organizzazione dell’amministrazione e l’adibizione ad attività istituzionali non sono di per sé elementi decisivi, essendo necessario accertare una radicale difformità tra la prestazione resa e quella progettuale, conformemente all’orientamento giurisprudenziale richiamato.
Con riferimento al secondo motivo, la Cassazione ha accolto la censura relativa alla violazione dell’art. 13 l. n. 1338/1962. La Corte territoriale aveva desunto l’applicabilità della norma dalla stessa documentazione genericamente richiamata. La Suprema Corte ha ribadito, invece, che la costituzione della rendita vitalizia richiede la prova scritta del carattere subordinato del rapporto, non essendo ammessa la prova per presunzioni e non essendo sufficiente la documentazione relativa al mero rapporto di lavoro socialmente utile, come le delibere di assegnazione o i registri di presenza, salvo specificazioni non fornite.
Il terzo motivo di ricorso, concernente la prescrizione del diritto alla rendita, è stato dichiarato assorbito. In accoglimento dei primi due motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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