Sovrafatturazione e interposizione fittizia: onere della prova e regole di deducibilità dei costi (Cass. civ. Sez. 5 n. 13884 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente od oggettivamente inesistenti, la sovrafatturazione integra un’operazione oggettivamente inesistente in parte qua, con conseguente indetraibilità dell’Iva e indeducibilità del costo. La regolare fattura costituisce titolo per il contribuente ai fini della detrazione o deduzione, sicché spetta all’Ufficio dimostrare, anche in via presuntiva, il difetto delle relative condizioni. A fronte della contestazione di operazioni inesistenti, il contribuente non può limitarsi ad esibire la fattura o a dimostrare la regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, essendo questi normalmente utilizzati per far apparire reale un’operazione fittizia. In tema di imposte sui redditi, l’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993 consente la deduzione dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche in presenza di consapevolezza del carattere fraudolento, salvi i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società, esercente attività di fabbricazione e commercio di gioielli, un avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 2007, recuperava a tassazione maggiore Iva ed Irap, disconoscendo le quote di ammortamento di beni strumentali portate in deduzione. L’accertamento seguiva ad una verifica della Guardia di Finanza, all’esito della quale l’Ufficio riteneva che la società si fosse avvalsa di fatture per operazioni inesistenti, emesse nel 2005 da un soggetto qualificato come mera “cartiera” fittiziamente interposto nell’acquisto dei beni, al fine di far lievitare i costi e ottenere maggiori contributi pubblici.
La C.t.p. rigettava i ricorsi della società e dei soci, ma la C.t.r., in accoglimento dell’appello, annullava l’atto impositivo, ritenendo non provata l’interposizione fittizia e ravvisando prova dell’effettività dell’intermediazione. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione delle regole sull’unitarietà dell’accertamento e sulla pregiudizialità tra giudizi, nonché la violazione dei principi in materia di onere della prova nelle operazioni inesistenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso i primi due motivi di ricorso. Ha precisato che il principio dell’unitarietà dell’accertamento, pur imponendo che società e soci siano parti dello stesso procedimento, non implica l’unicità del giudizio con riferimento a diverse annualità, per le quali vige il principio dell’autonomia dei singoli periodi d’imposta. Ha inoltre escluso la censurabilità in cassazione del provvedimento di mancata riunione di cause relative a sentenze differenti, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria e non decisoria.
Quanto alla dedotta violazione dell’obbligo di sospensione del processo, la Corte ha richiamato il costante orientamento per cui l’art. 295 c.p.c. è applicabile solo quando la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado. Nel caso di giudizi entrambi pendenti in sede di impugnazione, trova applicazione la sospensione facoltativa di cui all’art. 337, secondo comma, c.p.c., il cui mancato esercizio costituisce valutazione discrezionale non equiparabile alla violazione di un obbligo di sospensione.
Nel merito, la Corte ha accolto il quinto motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme in materia di accertamento. Ha rammentato che, in caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio ha l’onere di fornire la prova che l’operazione fatturata non è stata effettuata, mentre il contribuente non può limitarsi ad esibire la fattura o a dimostrare la regolarità dei mezzi di pagamento, normalmente utilizzati per far apparire reale un’operazione fittizia. Ha inoltre precisato che la sovrafatturazione costituisce operazione oggettivamente inesistente in parte qua, richiamando la giurisprudenza più recente.
In relazione alle operazioni solo soggettivamente inesistenti, la Corte ha distinto il regime dell’Iva, indetraibile in quanto corrisposta a soggetto diverso dall’effettivo cedente, da quello delle imposte sui redditi, per le quali l’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993, come novellato dal d.l. n. 16/2012, consente la deduzione dei costi anche in caso di consapevolezza del carattere fraudolento dell’operazione, salvi i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza.
La Corte ha censurato la sentenza impugnata per aver desunto la realtà dell’operazione dall’effettiva installazione dei macchinari e dall’erogazione del finanziamento pubblico, elementi compatibili con la sovrafatturazione, e per aver escluso l’interposizione fittizia sulla base dell’esistenza di bonifici, in contrasto con il principio per cui la prova dell’operazione non può trarsi dai soli mezzi di pagamento. Ha pertanto cassato la sentenza con rinvio, affinché il giudice del merito verifichi se le fatture, pur riferendosi a beni effettivamente acquistati, siano state emesse da soggetto estraneo alla transazione e per importi maggiori di quelli realmente corrisposti, e determini la quota di costi deducibile ai fini delle imposte dirette e detraibile ai fini Iva.
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Nota della Redazione
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