Mancata valorizzazione dell’inottemperanza all’ordine di esibizione e onere probatorio del correntista attore (Cass. civ. Sez. 1 n. 15198 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti, ex art. 210 cod. proc. civ., integra un comportamento dal quale il giudice di merito può, nell’esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ.. La mancata valorizzazione di tale inottemperanza ai fini della decisione di merito non è censurabile in sede di legittimità, neanche per vizio di motivazione. Il correntista che agisca in ripetizione non può aspirare all’azzeramento del saldo relativo al periodo non documentato, gravando su di lui il relativo onere probatorio. È altresì inammissibile il motivo che deduca l’omesso esame di una mera istanza processuale, non riconducibile all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ..
Il Fatto
La società e i due soci, correntisti, avevano convenuto in giudizio la banca, proponendo domande vertenti su due rapporti di conto corrente. Il Tribunale aveva rideterminato il saldo a debito dei conti, respingendo le ulteriori pretese e condannando gli attori al pagamento del residuo.
La Corte di appello, riformando la pronuncia in punto di spese, aveva escluso che l’inottemperanza della banca all’ordine di esibizione, relativo ad alcuni estratti scalari, potesse generare l’azzeramento del primo estratto conto successivo al periodo non documentato o l’estensione a tale periodo delle nullità riscontrate per il lasso di tempo anteriore e posteriore. Il Giudice del gravame aveva reputato che la conseguenza del mancato adempimento dovesse incidere solo sulla regolamentazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, articolato in cinque motivi. Ha richiamato il principio consolidato per cui l’inosservanza dell’ordine di esibizione costituisce un comportamento dal quale il giudice può, discrezionalmente, desumere argomenti di prova, senza che la mancata valorizzazione sia sindacabile in legittimità.
Il Collegio ha escluso di poter sindacare la decisione della Corte territoriale, che aveva dato atto dell’impossibilità di far discendere dall’inottemperanza conseguenze incidenti sul merito. Tale decisione era basata sulla consistenza dell’onere probatorio gravante sul correntista attore in ripetizione e sulla inattendibilità di una ricostruzione del conto in assenza di riscontri sulle movimentazioni.
Quanto ai singoli motivi, il secondo è stato ritenuto inammissibile perché non denunciava l’omesso esame di un fatto storico, non essendo tale una istanza processuale, espressamente disattesa dalla Corte di merito. Il terzo motivo è inammissibile per la mancata aderenza al decisum, avendo la Corte territoriale comunque speso una motivazione sul punto. Il quarto motivo è stato respinto perché l’individuazione del tipo di indagine da affidare al consulente esula dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., potendo il diniego della consulenza essere desunto implicitamente dal contesto argomentativo. Il quinto motivo è stato considerato una mera replica delle doglianze precedenti.
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Nota della Redazione
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