La sanzione per omesso versamento IVA all’importazione non grava sul coobbligato doganale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16583 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria del processo tributario, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992, opera solo quando la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, non quando risulti già definita in secondo grado. In tema di IVA all’importazione, la responsabilità solidale del coobbligato doganale, diverso dall’importatore, non può estendersi al tributo in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che la prevedano, non rinvenibili nell’art. 70 d.P.R. n. 633/1972. La buona fede dell’importatore o dello spedizioniere doganale non ha valenza esimente in re ipsa, ma deve essere provata tramite un errore incolpevole indotto da un comportamento attivo delle autorità doganali.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione di un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni, per un importo complessivo di € 2.019.500, conseguente a un avviso di rettifica dell’accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane. L’accertamento riguardava la riclassificazione doganale di parti di biciclette, importate dalla Cina, che l’Ufficio, applicando la Regola Generale n. 2 a), ha ritenuto costituire biciclette a pedalata assistita, assoggettandole a dazio antidumping e compensativo. La società importatrice e i suoi consulenti, tra cui il ricorrente, erano stati coinvolti in un procedimento penale per frode doganale, sulla base di un’indagine dell’OLAF. Il ricorrente, quale spedizioniere doganale, ha impugnato la sentenza della CGT di secondo grado che, riformando la decisione di primo grado, ne aveva affermato la responsabilità per i dazi e le sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminando il primo motivo, ha escluso che sussistessero i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio tributario in attesa della definizione del giudizio sull’accertamento presupposto. Il giudizio pregiudicante, essendo già stato definito in secondo grado, non rende più obbligatoria la sospensione della causa dipendente, essendo rimessa al giudice la valutazione discrezionale sulla sospensione facoltativa ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ.
Quanto alla dedotta pregiudizialità rispetto al procedimento penale, la Corte ha ricordato l’orientamento consolidato per cui la sentenza penale non costituisce un accertamento preliminare necessario nel processo tributario. La pendenza di un procedimento penale non determina automaticamente la sospensione del giudizio tributario, pena la violazione del principio di autonomia dei due procedimenti, che poggiano su sistemi probatori differenti.
Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la dedotta buona fede del ricorrente. Lo stato soggettivo di buona fede non ha valenza in re ipsa, ma deve essere provato dall’interessato, dimostrando che l’errore sia stato indotto da un comportamento attivo delle autorità doganali e non da mere dichiarazioni inesatte dell’esportatore. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito tale prova, limitandosi a pretendere la buona fede come presunta.
La Corte ha, infine, accolto parzialmente il terzo motivo, dichiarando la carenza di legittimazione passiva del ricorrente in relazione alle sanzioni per omesso versamento dell’IVA all’importazione. Richiamando la giurisprudenza della CGUE e la sentenza di legittimità n. 14382 del 2024, ha affermato che la responsabilità solidale del rappresentante indiretto o del coobbligato non può estendersi all’IVA in assenza di una specifica previsione normativa. Nel caso di specie, la responsabilità del ricorrente derivava dalla contestata compartecipazione alla frode, e non dalla qualità di rappresentante indiretto, rendendo inconferente il richiamo alla pronuncia comunitaria per i dazi. Tuttavia, la Corte ha rilevato una contraddizione nella sentenza impugnata: pur avendo motivato l’esclusione della responsabilità per l’IVA, il dispositivo aveva integralmente accolto l’appello dell’Agenzia.
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Nota della Redazione
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