Inammissibile il ricorso per cassazione che sottende la rivalutazione del merito e il giudicato esterno non si estende alle diverse annualità (Cass. civ. Sez. 5 n. 16607 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge o di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operate dal giudice di merito. In tema di impugnazione della sentenza di appello resa in esito a “doppia conforme” di merito, il ricorso per cassazione è proponibile esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c.. Il giudicato esterno formatosi su una determinata annualità d’imposta non si estende alle altre annualità, ancorché la questione giuridica sia identica, quando le poste attive o passive scaturiscano da un’unica fonte ma si articolino diversamente anno per anno. Il c.d. raddoppio del contributo unificato ha natura di tributo giudiziario e la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, recante una pretesa complessiva per IRES, IRAP, IVA e sanzioni, avendo accertato costi indeducibili e l’indetraibilità dell’IVA. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello, ritenendo, tra l’altro, la legittimità della delega alla sottoscrizione dell’atto e la formazione di un giudicato interno in relazione alla parziale acquiescenza.
La società proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, lamentando vizi di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso che la sentenza della Commissione tributaria regionale, passata in giudicato tra le medesime parti per l’anno d’imposta 2011, fosse invocabile quale giudicato esterno nel presente giudizio. Ha ricordato il principio per cui, quando da un’unica fonte scaturiscano poste attive o passive differenti anno per anno, il giudicato coinvolge soltanto la specifica annualità oggetto del giudizio e non si riflette sulle altre, pur in presenza di identica questione giuridica.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato che la Commissione tributaria regionale aveva puntualmente esaminato i documenti prodotti dall’Ufficio, accertando l’assolvimento dell’onere della prova circa l’esistenza di una tempestiva e legittima delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per non essersi confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva esaminato nel merito la questione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, avendo la società proposto un motivo di omesso esame a fronte di una pronuncia di appello resa in esito a “doppia conforme” di merito: in tal caso, il ricorso poteva essere spiegato esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., non essendo stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Il quarto e il quinto motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili, in quanto, sotto l’apparente deduzione di vizi di legittimità, miravano anch’essi a una rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie. Il sesto motivo, infine, è stato ritenuto inammissibile in quanto la controversia aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento e non un invito al pagamento del doppio contributo unificato: la relativa attestazione, resa dal giudice di merito, richiede l’emissione di un apposito atto impositivo da impugnare in separata sede, essendo la questione estranea alla materia del contendere.
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Nota della Redazione
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