La successione a titolo particolare non estingue la legittimazione processuale del dante causa (Cass. civ. Sez. 2 n. 16961 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e prima della scadenza del termine per l’impugnazione, il dante causa non perde alcun potere processuale: l’impugnazione spetta in ogni caso alla parte originaria, nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata. Tale legittimazione ha portata meramente sostitutiva e processuale, sicché gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell’effettivo nuovo titolare. L’art. 111 cod. proc. civ. concerne la titolarità dell’azione, non la capacità di agire, sicché il trasferimento del bene non fa venir meno l’interesse ad agire o a resistere degli originari litiganti.
Il Fatto
Un proprietario convenne in giudizio il confinante chiedendo la demolizione di un fabbricato realizzato in violazione delle distanze legali e la costituzione di una servitù di affaccio non consentita, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettò la domanda, escludendo la violazione dell’art. 873 cod. civ. e ritenendo non formulata alcuna domanda relativa all’art. 905 cod. civ.. La Corte d’Appello, accolto il gravame, accertò la violazione delle distanze per le vedute e condannò l’appellato a innalzare un parapetto.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per inammissibilità dell’appello, sostenendo che l’appellante, avendo donato al coniuge l’immobile, non fosse più legittimato ad impugnare. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio per cui, in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il dante causa conserva il potere di impugnare: l’art. 111 cod. proc. civ. disciplina la titolarità dell’azione e la cessione del bene non incide sulla legittimazione dell’originario titolare.
Quanto al secondo motivo, concernente la dedotta inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., la Corte ha confermato che il giudice del merito ha il potere di valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile non solo dalle conclusioni ma dall’intero atto. L’esame diretto dell’atto di citazione, consentito per la denunciata error in procedendo, ha rivelato il richiamo esplicito alla violazione dell’art. 905 cod. civ., con la conseguente proposizione della domanda demolitoria.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, risolvendosi in una richiesta di rivisitazione del merito: la Corte ha ribadito che la qualificazione della veduta va effettuata con riguardo alla conformazione obiettiva dell’opera, essendo emersa la possibilità di un affaccio diretto, con applicabilità dell’art. 905 cod. civ. piuttosto che dell’art. 906 cod. civ..
Infine, la Corte ha rigettato il quarto motivo, affermando che il giudice d’appello, in caso di riforma parziale della sentenza, può procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali in ragione dell’esito complessivo della lite. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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