Il termine per la contestazione dell’illecito valutario decorre dalla segnalazione dell’operazione sospetta all’organo accertatore (Cass. civ. Sez. 2 n. 17017 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa valutaria, il termine perentorio di novanta giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 689/1981 per la contestazione dell’illecito decorre dal momento in cui l’autorità competente all’irrogazione della sanzione ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per la verifica della violazione. Tale momento non coincide con la data in cui un’amministrazione diversa ha ricevuto una mera istanza di collaborazione volontaria, ma con la data di ricezione della segnalazione dell’operazione sospetta da parte dell’organo che ha svolto le verifiche preliminari. La constatazione del fatto non equivale al suo completo accertamento. Lo scadere del termine non è configurabile qualora l’organo accertatore abbia proceduto alla contestazione entro novanta giorni dalla segnalazione. La violazione di termini diversi da quello di cui all’art. 14 citato, dedotta con motivi non riproposti in appello, non può essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità se l’argomento costituisce un obiter dictum.
Il Fatto
Un contribuente prelevava in contanti una somma da un conto corrente estero e ne versava una parte su un conto corrente nazionale. L’Agenzia delle Entrate acquisiva notizia dell’operazione, in seguito a un’istanza di collaborazione volontaria presentata dall’interessato, e successivamente segnalava il fatto all’Agenzia delle Dogane, organo competente ad accertare l’illecito. L’Ufficio delle Dogane elevava processo verbale di accertamento e, dopo il parere della Commissione consultiva, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ingiungeva il pagamento di una sanzione pecuniaria.
L’opposizione al provvedimento era rigettata dal tribunale. La corte d’appello, invece, accoglieva il gravame e annullava la sanzione, ritenendo tardiva la contestazione in quanto il termine di novanta giorni doveva decorrere dalla data di acquisizione dell’istanza di collaborazione volontaria, antecedente alla segnalazione all’organo accertatore. Ricorre per cassazione il Ministero.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il Ministero censura la sentenza per violazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981 e dell’art. 3 del D. Lgs. n. 195/2008, deducendo che la corte distrettuale aveva erroneamente fatto decorrere il termine dalla data di acquisizione dell’istanza di collaborazione volontaria, senza considerare che l’Agenzia delle Entrate non era l’organo accertatore della violazione.
La Corte di Cassazione ritiene fondata la censura. Richiama la giurisprudenza costante secondo cui il termine di cui all’art. 14 citato non coincide necessariamente con la data di deposito della relazione o di conclusione delle attività ispettive, poiché la constatazione dei fatti non equivale al loro completo accertamento. Il termine decorre dal momento in cui l’autorità competente ha ragionevolmente acquisito e valutato tutti i dati necessari per verificare la sussistenza dell’illecito, senza ingiustificati ritardi.
Tale principio, già valido quando l’accertamento e la valutazione avvengono all’interno della stessa amministrazione, si applica a maggior ragione quando la segnalazione proviene da un ente diverso da quello competente alla contestazione. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Dogane ha avuto conoscenza del fatto solo il 20.6.2016, data della segnalazione dell’Agenzia delle Entrate. Rispetto a tale data, la contestazione elevata il 18.7.2016 e notificata il 26.7.2016 è tempestiva.
La data del 27.10.2015, erroneamente valorizzata dalla corte distrettuale, è invece irrilevante: in quel momento l’istanza di collaborazione volontaria si inseriva nel contraddittorio tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente, finalizzato a consentire la completa valutazione del fatto e a dare all’interessato la possibilità di fornire elementi a discarico. Solo all’esito di tale procedimento l’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla segnalazione all’organo dotato del potere sanzionatorio. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza e il rinvio alla corte d’appello.
Il secondo motivo, relativo alla violazione di un diverso termine procedimentale, è dichiarato inammissibile: la censura investe un argomento svolto ad abundantiam dalla corte territoriale, che aveva già dato atto che il corrispondente motivo non era stato riproposto in appello. Le censure rivolte contro argomentazioni prive di effetti sul dispositivo sono inammissibili per difetto di interesse. La Corte ribadisce inoltre che non può rilevare l’eventuale extrapetizione in assenza di una specifica censura della parte.
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Nota della Redazione
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