Prova del danno da mancata coltivazione di riserve: onere della dimostrazione di chance di accoglimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 17507 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto interno al raggruppamento temporaneo di imprese è riconducibile al mandato, sicché il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria nei confronti della mandataria decorre dal compimento dell’ultimo atto rilevante nell’esecuzione del mandato, e non dalla singola omissione. Nei giudizi risarcitori per mancata coltivazione di riserve o per perdita di chance, grava sulla parte attrice l’onere di dimostrare che, se la riserva fosse stata tempestivamente esplicitata, vi sarebbe stata una concreta ed elevata probabilità di accoglimento; non è sufficiente provare l’inadempimento della mandataria. La mancata dimostrazione della probabilità di accoglimento della riserva e del nesso di causalità tra l’inadempimento e il pregiudizio economico comporta il rigetto della domanda risarcitoria. Il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione delle spese di lite è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione.
Il Fatto
La controversia trae origine da un rapporto di mandato all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito per la realizzazione di una funivia. La società mandante convenne in giudizio la mandataria, deducendo l’inadempimento del mandato per l’omessa e tardiva esplicitazione delle riserve iscritte nel quarto stato di avanzamento lavori, concernenti opere di consolidamento. La mandataria aveva infatti sottoscritto lo stato finale e il certificato di collaudo senza curare la tutela del credito della mandante.
Il Tribunale accolse la domanda, ma la Corte d’appello, in sede di rinvio, dopo un primo giudizio di legittimità che aveva cassato la sentenza di secondo grado, accolse il gravame della mandataria in punto di prova del danno, riformando la decisione di primo grado e rigettando la domanda risarcitoria. Avverso tale sentenza la società mandante ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione degli artt. 1218 cod. civ., 1223 cod. civ. e 2043 cod. civ., nonché sulla violazione dell’art. 103 del R.D. n. 350/1895 e dell’art. 342 della legge n. 2248/1865.
Con i primi tre motivi, la ricorrente ha contestato la corretta ripartizione dell’onere probatorio in tema di nesso di causalità, sostenendo che la prova dell’inadempimento fosse sufficiente a integrare la prova del danno, atteso che la mancata esplicitazione della riserva avrebbe necessariamente indotto la direzione lavori e il committente a pronunciarsi sulle opere.
La Corte ha ritenuto le censure inammissibili, ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., in quanto la decisione impugnata risulta conforme ai costanti principi della giurisprudenza di legittimità in materia di ripartizione dell’onere probatorio (cfr. Cass. Sez. Un. 13733/2001) e in tema di prova del danno e del nesso di causalità (cfr. Cass. 12760/2024). La ricorrente non si confronta con la corretta ripartizione dell’onere probatorio, ma con la conclusione di merito raggiunta dalla Corte territoriale.
La Corte ha precisato che, nei giudizi risarcitori da perdita di chance o da mancata coltivazione di riserve, grava sulla parte attrice l’onere di dimostrare l’elevata probabilità di accoglimento della riserva. Nel caso di specie, la società mandante non aveva dimostrato che le opere oggetto di riserva fossero previste dal contratto o da varianti formalmente approvate, né la ricorrenza delle condizioni eccezionali per il riconoscimento di compensi per opere aggiuntive. La mancanza di prova del danno e del nesso causale tra l’inadempimento e il pregiudizio economico fondano il rigetto.
Con il quinto motivo, la ricorrente ha censurato la compensazione delle spese di lite disposta dalla Corte territoriale. La censura è stata ritenuta inammissibile, in quanto il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione consiste in una verifica “in negativo”, trattandosi di potere caratterizzato da “elasticità” costituzionalmente necessaria (cfr. Corte cost. n. 157 del 2014, Cass. 21400/2021). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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