Dazione di somme e onere della prova del titolo restitutorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 17692 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La datio di una somma di denaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione qualora l’accipiens, pur ammettendo la ricezione, contesti il titolo posto a base della pretesa. In tal caso, gravando sull’attore l’onere di dimostrare per intero il fatto costitutivo della domanda ex art. 2697 c.c., la prova deve estendersi al titolo giuridico che implichi l’obbligo di restituzione. La deduzione di un diverso titolo da parte del convenuto non configura un’eccezione in senso sostanziale e non determina alcuna inversione dell’onere probatorio. Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis c.p.c. è soggetto a preclusioni istruttorie, potendo le istanze di parte essere formulate al più tardi entro la pronuncia dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.; le carenze probatorie dell’atto introduttivo non sono colmabili in grado d’appello.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la controparte dinanzi al Tribunale, chiedendone la condanna alla restituzione di un importo complessivo di euro 2.090.000,00, risultante da quindici bonifici effettuati in un arco temporale compreso tra il 2010 e il 2016. Tutti i bonifici recavano la causale “payment under loan agreement” e l’attore sosteneva l’esistenza di un contratto di mutuo concluso oralmente tra le parti.
La convenuta, pur ammettendo di aver ricevuto le somme, contestava la sussistenza del rapporto di mutuo e ne deduceva uno diverso, affermando che il padre, impossibilitato a disporre direttamente dei propri capitali, si era avvalso dell’attore come mero intermediario. Il Tribunale rigettava il ricorso in quanto il ricorrente non aveva assolto all’onere della prova circa l’esistenza del titolo giuridico della dazione. La Corte d’appello, adita dall’attore soccombente, rigettava l’impugnazione; avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato separatamente i quattro motivi di ricorso, dichiarando il ricorso inammissibile. Con riferimento al primo motivo, concernente la presunta incompatibilità del rito sommario con il diritto di difesa per la sua natura preclusiva, la S.C. ha richiamato il principio per cui il procedimento ex art. 702-bis c.p.c. impone alle parti di dedurre negli atti di costituzione tutte le istanze istruttorie, pur ammettendosi, secondo un indirizzo più recente, la possibilità di formulare richieste probatorie anche in un momento successivo, ma pur sempre entro la pronuncia dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.. Nel caso di specie, tuttavia, nessuna istanza istruttoria era stata formulata né in primo grado né in appello, sicché la doglianza è stata ritenuta priva di decisività e, come tale, inammissibile.
Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e quindi inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui la dazione di una somma di denaro non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione quando l’accipiens contesti il titolo, imponendosi all’attore la prova integrale del fatto costitutivo, inclusa la sussistenza di un titolo che implichi l’obbligo restitutorio. È stato inoltre precisato che la deduzione di un diverso titolo da parte del convenuto non costituisce eccezione in senso sostanziale e non vale a invertire l’onere della prova.
Il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 1813 c.c. per la pretesa necessità della forma scritta del mutuo, è stato dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi: il giudice d’appello non aveva mai affermato un simile principio, avendo basato il rigetto esclusivamente sul mancato assolvimento dell’onere probatorio e sull’assenza di prova del titolo restitutorio, senza richiedere alcuna forma scritta ad substantiam.
Quanto al quarto motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato da dichiarazioni giurate prodotte tardivamente, la Corte ha rilevato l’operatività della preclusione di cui all’art. 360, comma 4, c.p.c., trattandosi di doppia conforme. In ogni caso, la tardività della produzione, risultando i documenti disponibili sin dal dicembre 2019, non avrebbe potuto essere sanata mediante rimessione in termini, essendo il ritardo imputabile alla parte e non scusabile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con il conseguente raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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