Il raddoppio dei termini non opera per l’IRAP (Cass. civ. Sez. 5 n. 17734 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il c.d. raddoppio dei termini di accertamento, previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, non può trovare applicazione con riferimento all’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, anche in forma indiziaria, senza dover dimostrare la mala fede del contribuente, non essendo configurabile la buona fede di chi sa se e in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione. Grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, onere non assolto con la mera esibizione della fattura o della documentazione contabile.
Il Fatto
La società contribuente impugnava tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2009-2011, emessi in ragione del recupero a tassazione di costi ritenuti afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, realizzate mediante il coinvolgimento di società cartiere. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale, rigettando l’appello della società, confermava il recupero dei costi, la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento e il diniego di riduzione delle sanzioni. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via pregiudiziale la richiesta di trattazione in pubblica udienza, rigettandola in adesione all’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e n. 8093 del 2020, secondo cui il collegio può escluderne la ricorrenza qualora i principi applicabili siano consolidati e non si verta in ipotesi di rilevanza nomofilattica. Ha inoltre escluso rilevanza alla sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società, non risultando la sua irrevocabilità e concernendo fatti relativi ad altro anno d’imposta.
Quanto alla decadenza dal potere impositivo, la Corte ha accolto parzialmente il secondo motivo di ricorso. Richiamati i propri precedenti in materia di raddoppio dei termini (tra cui Cass. n. 16728 del 2016), ha precisato che, nella versione applicabile ratione temporis, i termini sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se questa sia presentata oltre i termini di decadenza. Nel caso di specie, l’avviso di accertamento per l’anno 2009 era stato notificato il 4 febbraio 2016, trovando applicazione il c.d. secondo periodo transitorio, per cui è necessaria l’effettiva trasmissione della notizia di reato entro il 31 dicembre 2016, trasmissione tempestivamente effettuata nell’anno 2015. La Corte ha precisato che è irrilevante che la trasmissione sia stata effettuata dalla Guardia di finanza e non direttamente dall’Amministrazione finanziaria, nonché che la notizia riguardi soggetti diversi dalla ricorrente.
Tuttavia, la Corte ha accolto il motivo con riferimento all’IRAP, affermando che il raddoppio dei termini non può trovare applicazione per tale tributo, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali, conformemente a Cass. n. 10483 del 2018 e alle successive conformi.
Quanto ai motivi concernenti la deducibilità dei costi, la Corte ha disatteso le censure, richiamando la consolidata distinzione tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti. Per queste ultime, l’Amministrazione ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, anche in via indiziaria, non essendo configurabile la buona fede del contribuente che sa se e in quale misura ha ricevuto la prestazione. Grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, onere non assolto dalla sola esibizione della documentazione contabile. La Corte ha ritenuto l’accertamento della CTR insuscettibile di censura in sede di legittimità, trattandosi di valutazione di merito, e ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per la mancata indicazione del contenuto degli atti richiamati.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, nei limiti dell’IRAP, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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