Indennità al coltivatore diretto e soprassuolo: nessuna duplicazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 18266 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 42 d.P.R. n. 327/2001 in favore del fittavolo, del mezzadro o del compartecipante che sia costretto ad abbandonare l’area non edificabile direttamente coltivata è del tutto distinta e autonoma rispetto all’indennità spettante al proprietario espropriato che sia anche coltivatore diretto. Essa è determinata in base al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, ai sensi del combinato disposto con l’art. 40, comma 4, d.P.R. cit., e non può essere incrementata per la perdita di essenze arboree o di manufatti insistenti sul fondo. L’indennità non mira a riparare le perdite legate alla proprietà, ma solo a tutelare soggetti che, pur non essendo proprietari, coltivano direttamente il fondo e traggono da esso il sostentamento.
Il Fatto
Una società florovivaistica, conduttrice in affitto di terreni interessati da decreti di esproprio per il completamento di un’infrastruttura autostradale, proponeva ricorso ex art. 54 d.P.R. n. 327/2001 per ottenere l’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 42 d.P.R. cit., chiedendo che nel relativo calcolo fosse computato anche il valore del soprassuolo, costituito da essenze arboree e manufatti.
La Corte d’appello accoglieva solo parzialmente la domanda, riconoscendo l’indennità nella misura determinata dal consulente tecnico sulla base del solo valore agricolo medio, senza attribuire rilievo autonomo al soprassuolo. La società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 37, 40 e 42 del T.U.E.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, ricostruendo la natura dell’indennità aggiuntiva di cui all’art. 42 d.P.R. n. 327/2001. Tale indennità si configura come autonoma rispetto a quella di espropriazione, trovando fondamento nella diretta attività di prestazione d’opera sul terreno e nella tutela privilegiata che gli artt. 35 e ss. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore. Da qui deriva, inoltre, che essa non va detratta dall’indennità espropriativa, con la conseguenza che l’espropriante può essere tenuto a esborsi complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato.
La Corte ha precisato che la determinazione dell’indennità deve essere ex lege commisurata al valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata, in virtù del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, e 40, comma 4, T.U.E.. Tale parametro non è stato inciso dalla Corte cost. n. 181/2011, richiamata dalla ricorrente, e risponde a una funzione riparativa autonoma posta a tutela del diritto al lavoro, distinto dal diritto di proprietà.
Proprio il diverso criterio di quantificazione rispetto a quello dell’indennità spettante al proprietario costituisce il corollario dell’autonomia delle rispettive posizioni giuridiche. L’indennità riservata al terzo coltivatore è comprensiva di qualsiasi voce di danno derivante dall’abbandono del fondo, ed è commisurata a un criterio tabellare che già tiene conto delle caratteristiche che il terreno ha assunto in ragione della coltivazione praticata, incluse le essenze arboree esistenti.
A fronte di tale ricostruzione, la Corte ha esplicitamente disatteso il precedente isolato richiamato nel ricorso (Cass., Sez. 1, ord. n. 3952 del 2018), osservando che la distinzione tra proprietario coltivatore diretto e terzo coltivatore non era stata ivi operata. Mentre nei confronti del proprietario il soprassuolo assume rilievo ai fini della determinazione dell’indennità legata alle ragioni dominicali, nei confronti del terzo coltivatore rileva esclusivamente il valore agricolo medio, perché l’indennità non mira a riparare la perdita subita dalla proprietà.
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Nota della Redazione
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