Imputazione dei premi aggiuntivi: onere della prova del diverso versamento sull’assicuratore (Cass. civ. Sez. 3 n. 18493 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di assicurazione sulla vita, il versamento del premio aggiuntivo costituisce il fatto costitutivo del diritto del contraente alla prestazione, sicché grava su di lui l’onere di imputarlo a una determinata polizza con criteri oggettivi. Qualora la causale del pagamento sia obiettivamente riferibile alla polizza dedotta in giudizio, non è la mera difformità formale nella quietanza a radicare l’onere probatorio a carico del contraente; spetta invece all’assicuratore che rifiuti la prestazione allegare e provare l’esistenza di altri, specifici, rapporti assicurativi cui ascrivere le somme, trattandosi di fatto impeditivo ex art. 2697 cod. civ.. La pendenza di una lite non è di per sé ostativa alla cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, dovendo solo individuarsi i soggetti succeduti nei rapporti pendenti; correttamente intesa, la domanda risarcitoria per i danni da mancata liquidazione va valutata alla stregua dell’art. 1227 cod. civ., per accertare la colpa del socio che non vi abbia proceduto.
Il Fatto
La società, contraente di tre polizze vita stipulate per costituire il trattamento di fine mandato dei propri amministratori, convenne in giudizio l’assicuratore, chiedendone la condanna alla restituzione dei premi aggiuntivi versati e al risarcimento del danno. L’assicuratore eccepì che i versamenti non erano riferibili alle polizze in questione. Dopo il pagamento parziale in corso di causa e una c.t.u., il Tribunale accolse parzialmente la domanda, riconoscendo il danno per responsabilità dell’assicuratore. La Corte d’appello, ridotta la somma, accolse la domanda di condanna al pagamento di una somma annua fino alla cessazione dell’attività. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione; l’assicuratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i motivi del ricorso principale, ha accolto il primo, incentrato sulla violazione delle norme in tema di onere della prova. Il giudice di merito aveva ritenuto che la società non avesse dimostrato l’erroneità dell’imputazione dei versamenti effettuata dall’assicuratore. La S.C. ha invece chiarito che, in presenza di una causale di bonifico che richiamava, pur con numero incompleto, le polizze controverse, l’onere di provare l’esistenza di diversi rapporti assicurativi cui riferire i pagamenti era a carico dell’assicuratore, quale fatto impeditivo della pretesa.
La sentenza impugnata è stata cassata anche in relazione al primo motivo del ricorso incidentale, in materia di liquidazione della società. La Corte territoriale aveva ritenuto che la pendenza del giudizio impedisse la cancellazione della società inattiva dal registro delle imprese. Tale assunto è stato ritenuto errato: la lite non è ostativa alla cancellazione, ma comporta solo l’individuazione dei soggetti succeduti nei rapporti pendenti. Il giudice di merito dovrà quindi verificare se la mancata liquidazione sia imputabile a colpa della società danneggiata ai sensi dell’art. 1227 cod. civ..
In definitiva, accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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