La motivazione apparente rende nulla la sentenza tributaria: assorbimento e definizione agevolata vanno motivati (Cass. civ. Sez. 5 n. 18644 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla per motivazione apparente la sentenza che, pur recando una motivazione graficamente esistente, si risolva in proposizioni assertive o stereotipate, prive dell’illustrazione degli elementi di fatto posti a fondamento del convincimento e inidonee a rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, in violazione del minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost.. Il giudice d’appello incorre nel vizio di error in procedendo quando dichiara l’assorbimento di un motivo di gravame senza motivare il nesso logico tra la questione ritenuta assorbente e quella assorbita. La definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 d.l. 193/2016 estingue il processo solo nei limiti degli importi definiti, sicché il giudice deve proseguire l’esame del merito per la parte residua della pretesa non coperta dalla definizione.
Il Fatto
La controversia origina da una verifica fiscale nei confronti di una società operante nell’acquisto e rivendita di oro usato, estesa agli anni d’imposta 2007-2010. L’Ufficio contestava l’indebita applicazione dell’IVA con il regime dell’inversione contabile ex art. 17, comma 5, d.P.R. 633/1972, nonché l’indeducibilità di costi ritenuti connessi ad attività illecite. Emessi gli avvisi di accertamento, la società e i soci proponevano ricorso, accolto parzialmente in primo grado. In appello la Corte territoriale rigettava l’impugnazione principale dell’Ufficio e accoglieva quella incidentale, annullando tutti gli atti non definiti in via agevolata. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo, relativo al vizio di motivazione sulla questione dell’applicabilità del reverse charge. La sentenza impugnata si limitava ad affermare che il comportamento della società fosse “immune da vizi”, senza indicare gli elementi istruttori posti a fondamento della conclusione né distinguere le operazioni riconducibili alla norma. Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, tale motivazione si risolve in una motivazione solo apparente, che non consente alcun controllo sul ragionamento decisorio.
Parimenti fondato è risultato il secondo motivo, con cui si denunciava l’omessa motivazione in ordine al rigetto del motivo d’appello concernente la decadenza dai termini accertativi. La Corte territoriale aveva dichiarato “superfluo” l’esame della questione, senza chiarire il rapporto logico con la decisione sul regime IVA. Il vizio di error in procedendo ricorre quando il giudice dichiara l’assorbimento di un motivo senza motivare il nesso tra questione assorbente e questione assorbita, trattandosi di capi autonomi della domanda.
La Corte ha infine accolto il quinto motivo, concernente l’estinzione del giudizio per definizione agevolata. La sentenza impugnata aveva dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio relativo a un avviso di accertamento, ricomprendendo anche le pretese IRES e IRAP non integralmente coperte dalla definizione. L’estinzione opera, invece, solo nei limiti degli importi oggetto di definizione, dovendo il giudice proseguire l’esame per la parte residua della pretesa.
Il terzo e il quarto motivo, concernenti rispettivamente la pronuncia ultra petita e la violazione dell’art. 17, comma 5, d.P.R. 633/1972, sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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