Regime del margine per veicoli usati: la diligenza del cessionario prevale sulla mancata dicitura in fattura (Cass. civ. Sez. 5 n. 18819 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il regime del margine per la cessione di veicoli usati, previsto dall’art. 36 del d.L. n. 41/1995, costituisce un regime speciale, facoltativo e derogatorio, di interpretazione restrittiva. Il cessionario che intenda avvalersene deve dimostrare la propria buona fede, ovvero di aver agito senza la consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale e con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Tale diligenza si sostanzia nell’individuazione dei precedenti intestatari del veicolo, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, al fine di accertare, anche in via presuntiva, se l’IVA sia stata assolta a monte. L’accertamento in fatto del giudice di merito circa la sussistenza di tali requisiti non è rivalutabile in sede di legittimità. La mancata indicazione in fattura della dicitura relativa al regime del margine costituisce una mera irregolarità formale che non impedisce l’applicazione del regime, potendo la prova dei requisiti essere fornita anche aliunde. La motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione, non quando si limita a una valutazione degli elementi probatori diversa da quella auspicata dalla parte.
Il Fatto
A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Amministrazione finanziaria notificava alla società contribuente, attiva nel commercio di autoveicoli, una serie di avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2003 e 2004, con i quali, in via induttiva, recuperava a tassazione maggiori ricavi, disconoscendo l’applicazione del regime IVA del margine sulle vendite di veicoli usati. La società impugnava gli atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva solo il motivo relativo al regime del margine. Con sentenza qui impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglieva l’appello principale della contribuente, riconoscendo la legittimità dell’applicazione del regime speciale. L’Amministrazione ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, asserendo che il giudice d’appello avesse erroneamente presupposto un disconoscimento integrale del regime, omettendo l’esame delle censure relative alla qualificazione soggettiva dei cedenti e alla non inerenza di alcuni costi. La Corte di cassazione rigetta il motivo, richiamando il principio per cui la motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, risulti inidonea a far conoscere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha esposto chiaramente le ragioni del decisum, collocandosi al di sopra del minimo costituzionale.
Con il secondo motivo, l’Amministrazione censurava la violazione dell’art. 36 del d.L. n. 41/1995, sostenendo che la mancata indicazione del regime del margine in fattura non fosse una mera irregolarità formale, ma un elemento impeditivo all’applicazione del regime agevolato. La Corte ritiene il motivo infondato, valorizzando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 21105 del 2017 in tema di onere della prova: il diritto al regime del margine deve essere riconosciuto quando il cessionario dimostri, con la diligenza massima esigibile, di aver accertato che l’IVA è stata assolta a monte.
La Suprema Corte evidenzia come la valutazione compiuta dal giudice di merito circa la sufficienza probatoria sia un accertamento in fatto, non più rivalutabile in sede di legittimità. La verifica della diligenza del contribuente, basata sui dati della carta di circolazione, integra l’onere probatorio a suo carico, restando irrilevanti elementi meramente formali come la fatturazione, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata risulta pertanto conforme a tali principi, avendo accertato che l’imposta era stata assolta dal cedente originario, non essendo tutti gli operatori del settore. Il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.