Esenzione TARI subordinata all’onere dichiarativo e alla prova dei presupposti (Cass. civ. Sez. 5 n. 19159 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, il diritto all’esenzione per le superfici ove si formano rifiuti speciali è subordinato alla prova, a carico del contribuente, della sussistenza di tutti i presupposti normativi, ivi inclusa la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e il loro smaltimento a proprie spese. L’esenzione non può essere riconosciuta senza la verifica dell’avvenuto adempimento del previo onere dichiarativo, funzionale a consentire all’ente impositore di conformare la pretesa. I magazzini di materie prime e di merci sono detassati solo se funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili. Per le aree scoperte è richiesto l’accertamento dell’uso e della destinazione funzionale, nonché della tipologia dei rifiuti ivi prodotti; la loro natura pertinenziale non ne esclude l’imponibilità se trattasi di aree scoperte operative.
Il Fatto
Il Comune di Caravaggio rettificava la denuncia TARI presentata dalla società contribuente per l’anno d’imposta 2015, assoggettando a tassazione una superficie complessiva di 5.779 mq, comprendente anche aree scoperte operative e magazzini di prodotti finiti. La società impugnava l’avviso, sostenendo che tali superfici fossero escluse dal tributo perché produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, smaltiti autonomamente a proprie spese. La Commissione tributaria provinciale di Bergamo accoglieva il ricorso; l’appello del Comune era respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che riteneva assolto l’onere probatorio dalla contribuente. Il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la società resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare il primo motivo, ha escluso la tardività della produzione documentale, richiamando la possibilità, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, di produrre nuovi documenti in appello, anche se preesistenti e tardivamente prodotti in primo grado, in quanto i fascicoli di parte restano definitivamente acquisiti al giudizio di impugnazione. Ha tuttavia rilevato la mancata verifica, da parte del giudice di merito, del rispetto del previo obbligo dichiarativo gravante sul contribuente, censura ritenuta fondata per quanto di ragione.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che l’art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013 presenta una struttura tripartita, contemplando distintamente: la detassazione delle superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali; la riduzione tariffaria per i rifiuti assimilati; la detassazione dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati alle attività produttive. La sentenza impugnata aveva erroneamente desunto la non tassabilità dalla sola natura speciale dei rifiuti, omettendo gli specifici accertamenti in fatto richiesti dalla norma. Secondo la Corte, il collegamento dei magazzini alle aree di produzione deve essere strettamente funzionale ed esclusivo, non potendosi concepire la loro autonoma produzione di rifiuti.
Quanto alle aree scoperte, la Corte ha precisato che il nesso di pertinenzialità non esclude di per sé l’imponibilità quando l’area sia operativa, ossia luogo di esercizio di un’attività funzionale allo svolgimento dell’attività principale; la tassazione è esclusa solo per le aree pertinenziali non operative, che non producono rifiuti ulteriori. L’onere della prova dell’uso e della destinazione funzionale delle aree scoperte grava sempre sul contribuente che invoca l’esenzione, la quale costituisce eccezione alla regola generale di pagamento del tributo.
La Corte ha infine rigettato il ricorso incidentale, confermando che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto con l’enunciazione del criterio applicato e delle superfici rettificate, essendo onere dell’Amministrazione provare in giudizio i presupposti della pretesa. Ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda il riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto enunciati.
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Nota della Redazione
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