L’onere di iscrizione della riserva negli appalti pubblici vale anche per gli oneri di sicurezza (Cass. civ. Sez. 1 n. 19785 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Negli appalti pubblici, l’onere di iscrizione della riserva, previsto dall’art. 165 del d.P.R. n. 554/1999, riveste carattere generale e vale per tutte le richieste che incidono sul compenso dell’appaltatore, quali che siano i titoli e le componenti, incluse quelle relative a maggiori oneri per la sicurezza e all’uso prolungato del ponteggio. Tale onere opera anche quando i maggiori costi derivino dall’inadempimento della stazione appaltante o da cause non imputabili all’appaltatore. Quanto alle sospensioni dei lavori, l’art. 133, ottavo comma, del d.P.R. n. 554/1999 impone a pena di decadenza l’iscrizione della contestazione nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, non essendo sufficiente l’apposizione della riserva nel successivo stato di avanzamento.
Il Fatto
Con contratto del 30 giugno 2006, il Comune affidava in appalto alla società i lavori di restauro e ristrutturazione di alcune coperture di edifici scolastici. Nel corso dei lavori, l’impresa iscriveva nove riserve e conveniva in giudizio il Comune per ottenere il pagamento del saldo e delle somme relative alle riserve, oltre alla declaratoria di illegittimità della penale applicata dalla stazione appaltante. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda dell’attrice e integralmente la domanda riconvenzionale del Comune, disponendo la compensazione. La Corte d’appello di Firenze, adita dall’impresa, accoglieva parzialmente l’impugnazione principale, riducendo equitativamente la penale e condannando il Comune al pagamento di una somma maggiore. Avverso tale sentenza, il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi; la società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo, relativo alla tardività della riserva iscritta nel quarto stato di avanzamento per la sospensione dei lavori disposta in occasione della caduta di una trave. La Corte ha chiarito che la regola dell’iscrizione della riserva nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, sancita a pena di decadenza dall’art. 133, ottavo comma, del d.P.R. n. 554/1999, vale per tutte le sospensioni, senza distinzioni. Non rileva, pertanto, che la sospensione sia imputabile a carenze del piano di sicurezza, poiché l’impresa è comunque in grado di conoscere il pregiudizio economico derivante dalla sospensione stessa.
Con riferimento al secondo, terzo e quinto motivo, relativi al riconoscimento di somme per oneri di sicurezza e per l’uso prolungato del ponteggio, la Corte ha affermato che l’onere di formulare la riserva riveste carattere generale e vale anche per gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere. Il sistema delineato dagli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350/1895, transitato negli artt. 165, 173, 174, 187 e 203 del d.P.R. n. 554/1999, impone l’iscrizione della riserva su tutte le richieste idonee a incidere sul compenso dell’imprenditore, quali che siano i titoli e le componenti. Tale onere sussiste anche quando i maggiori costi derivino da inadempimenti della stazione appaltante o da cause non imputabili all’appaltatore.
Il quarto, il sesto e il settimo motivo del ricorso principale sono stati dichiarati inammissibili: il primo per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato la data dell’ordine di limitato utilizzo della gru; il secondo perché non deduceva un fatto storico decisivo; il terzo perché sollecitava una rivalutazione meritale della riduzione equitativa della penale, potere rimesso al giudice di merito.
Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. In relazione alla presunta perentorietà del termine per l’applicazione della penale, la Corte ha rilevato che la sentenza del Consiglio di Stato citata dalla società non ha predicato una generale perentorietà, ma ha interpretato una specifica clausola contrattuale. La Corte ha inoltre escluso che la mancata richiesta della penale da parte del Comune integrasse una rinuncia tacita, richiedendo la legge apposite formalità per la disapplicazione.
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Nota della Redazione
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