Inammissibile il ricorso per differenze retributive degli ex LSU in difetto di allegazioni sul raffronto retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19941 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censura il mancato riconoscimento di differenze retributive è inammissibile se il lavoratore non allega e non prova gli elementi concreti necessari per il raffronto tra le mansioni svolte e il trattamento retributivo percepito rispetto al personale di ruolo comparabile. La condanna generica non esonera il ricorrente dall’onere di indicare gli elementi di fatto che consentano di verificare l’esistenza del credito. L’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riguarda esclusivamente un fatto storico e non una valutazione delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
Alcuni lavoratori già impiegati come LSU con contratti annuali stipulati dal 1999 al 2005 avevano agito nei confronti dei Comuni di Castelvetrano e di Vita per ottenere il riconoscimento della natura subordinata dei rapporti, le differenze retributive, l’illegittimità dei termini e il risarcimento del danno da abuso in reiterazione. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando i Comuni al pagamento di un’indennità risarcitoria di dieci mensilità per ciascun lavoratore.
La Corte d’Appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato sia il gravame del Comune di Vita sia l’appello incidentale dei lavoratori, i quali lamentavano la mancata quantificazione delle differenze retributive rispetto ai dipendenti comunali inquadrati nel CCNL Enti Locali. Avverso tale decisione i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, mentre il Comune di Vita ha spiegato controricorso con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso principale, esaminando i cinque motivi. Il primo e il quarto motivo, fondati sull’omesso esame di fatto decisivo, sono stati reputati preclusi dal doppio conforme ex art. 360, comma 4, c.p.c. e comunque non riconducibili alla fattispecie dell’omesso esame di un fatto storico, come richiesto dalle Sezioni Unite. Il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, non poteva trovare accoglimento perché la motivazione della Corte territoriale era comprensibile e non intrinsecamente contraddittoria.
Quanto alla censura di violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997 e dell’art. 2126 c.c., il motivo non colpiva la ratio decidendi, che aveva correttamente richiesto un raffronto in concreto tra il trattamento complessivamente percepito dai lavoratori e quello dei dipendenti di ruolo, non potendosi escludere che il trattamento fosse stato superiore a quello tabellare. Infine, la denuncia di mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio è stata dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti di allegazione richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha poi rilevato che il ricorso incidentale era stato proposto tardivamente, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., e che dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale conseguiva, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., l’inefficacia del ricorso incidentale. Nessuna pronuncia è stata adottata sulla questione della notifica eseguita presso un indirizzo PEC tratto dall’Indice PA, in applicazione del principio della ragione più liquida.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.