La multa penitenziale per il recesso non è risarcitoria e sfugge alla clausola arbitrale (Cass. civ. Sez. 2 n. 19979 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La somma di denaro pattuita in occasione del recesso convenzionale da un contratto a esecuzione prolungata non ancora iniziato costituisce multa penitenziale ai sensi dell’art. 1373, terzo comma, c.c., ossia il corrispettivo per l’esercizio del diritto di recesso, e non già una clausola penale risarcitoria del danno da inadempimento. La clausola compromissoria contenuta nel contratto originario non attribuisce agli arbitri la cognizione delle controversie relative al successivo accordo di scioglimento del rapporto che, senza richiamarla, regoli diversamente i rapporti fra le parti, in forza del principio di autonomia della clausola stessa. La dichiarazione di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. dispensa il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, gravando sul debitore l’onere di dimostrarne l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione.
Il Fatto
Una società appaltatrice opponeva il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato il pagamento di somme dovute per il saldo di un appalto eseguito e per la penale pattuita in occasione del recesso da un distinto contratto di subappalto, mai iniziato. L’opponente contestava l’abusivo frazionamento del credito, la debenza della penale, la competenza arbitrale e la mancanza di prova del debito. Rigettata l’opposizione in primo grado e confermata la sentenza in appello, la società proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi, relativi all’abusiva parcellizzazione del credito, rigettandoli. I giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di una separata azione monitoria, in ragione della certezza e incontestabilità del credito azionato, supportato da un titolo cartolare insoluto e protestato, finalizzata all’ottenimento di un provvedimento che consentisse l’iscrizione ipotecaria. Rilievo decisivo è stato attribuito alla mancata opposizione del debitore al precedente decreto ingiuntivo, con conseguente formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso l’operatività della clausola arbitrale. L’accordo di scioglimento del contratto di subappalto aveva espressamente mantenuto in vigore il solo art. 6 del contratto originario, senza richiamare la clausola compromissoria. La clausola arbitrale, in forza del principio di autonomia, si estende alle sole controversie relative all’invalidità del negozio cui accede, non già ai rapporti derivanti da contratti successivi rispetto ai quali il precedente negozio rappresenti soltanto un antecedente storico.
Con riferimento al quarto motivo, la Suprema Corte ha qualificato correttamente la somma di euro 40.000,00 come multa penitenziale, corrispettivo del recesso ad nutum convenzionalmente previsto, da non confondere con la caparra confirmatoria o con la clausola penale, che assolvono invece una funzione risarcitoria. Poiché il contratto non aveva avuto alcun principio di esecuzione, il recesso esercitato legittimava il subappaltatore a pretendere il corrispettivo riconosciuto per lo scioglimento del vincolo.
Da ultimo, la Corte ha dichiarato infondata la doglianza relativa all’avvenuto pagamento della fattura, richiamando il valore della scrittura di riconoscimento del debito quale astrazione meramente processuale della causa debendi. La promessa di pagamento dispensa il creditore dall’onere probatorio, che si ribalta sul debitore il quale, non avendo fornito prova dell’inesistenza del rapporto fondamentale, non poteva invocare alcuna compensazione con crediti vantati verso un soggetto terzo e giuridicamente distinto.
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Nota della Redazione
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