Il mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali e la prova dell’esborso per il rimborso delle spese legali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20004 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di opposizione allo stato passivo, la mancata assegnazione degli obiettivi annuali da parte del datore di lavoro, quale presupposto per la corresponsione della retribuzione variabile, non comporta la ficta realizzazione della condizione ai sensi dell’art. 1359 c.c. quando il giudice di merito abbia accertato, con valutazione insindacabile in legittimità, l’inverosimiglianza del raggiungimento dei risultati per la situazione di crisi aziendale. La domanda avente natura risarcitoria richiede la prova del danno, che non coincide con le retribuzioni perse, ma va commisurato alla probabilità di ottenere il risultato utile sperato, con onere della prova a carico del dirigente e liquidazione equitativa. È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, censura la valutazione del compendio probatorio, come nel caso della domanda di rimborso delle spese legali per la mancata dimostrazione dell’avvenuto esborso.
Il Fatto
Un dirigente proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della società, ai sensi dell’art. 98 legge fallimentare, chiedendo l’ammissione al passivo di crediti per retribuzione variabile relativa agli anni 2018-2019 e per il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale, sulla base della previsione del CCNL Dirigenti Aziende Industriali.
Il Tribunale di Vicenza rigettava le domande, rilevando la mancata prova del raggiungimento degli obiettivi e l’inverosimiglianza di risultati positivi in ragione della crisi aziendale, nonché la mancanza della prova dell’effettivo esborso e del nesso funzionale tra i fatti oggetto del procedimento penale e l’attività dirigenziale. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con due motivi, cui resisteva il fallimento con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente entrambi i motivi, ma li risolve separatamente. Sul primo motivo, relativo alla retribuzione variabile, la Suprema Corte rileva in via pregiudiziale che il ricorrente non ha indicato con quale atto la questione dell’assunzione, da parte dell’azienda, di un obbligo alla fissazione degli obiettivi annuali sia stata insinuata al passivo o proposta in sede di opposizione. Il motivo si rivela, quindi, carente sotto il profilo dell’autosufficienza.
Quanto al merito, la censura formulata come violazione dell’art. 1359 c.c. mira in realtà a una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il Tribunale aveva infatti accertato la situazione di crisi aziendale, a partire dalla fine del 2017, che rendeva inverosimile il raggiungimento di risultati positivi di performance. La Corte sottolinea che tale accertamento è insindacabile, con la conseguenza che il ricorrente non può pretendere la corresponsione del bonus nella misura massima contrattuale.
La Corte precisa, inoltre, che non risultava proposta dal dirigente una domanda di natura risarcitoria per l’inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di fissazione degli obiettivi. Una simile domanda avrebbe richiesto l’assolvimento dell’onere probatorio in capo al lavoratore, dovendo il danno essere commisurato, ai sensi dei precedenti citati, alla probabilità di ottenere il risultato utile sperato e liquidato in via equitativa.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, in quanto volto a criticare la valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di merito. Il Tribunale aveva escluso la prova dell’esborso delle spese legali, elemento costitutivo della domanda di rimborso, non essendo sufficiente a tal fine il deposito di una nota proforma del legale. Tale valutazione, in assenza dei vizi motivazionali previsti dal nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non può essere censurata in sede di legittimità.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato. La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 20 maggio 2026, con deposito dell’ordinanza il 15 giugno 2026, confermando l’orientamento di legittimità in materia di retribuzione variabile dei dirigenti e di onere probatorio nelle domande di insinuazione al passivo.
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Nota della Redazione
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