Incarico dirigenziale: gli emolumenti non confluiscono nella quota A della base pensionabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20244 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura di violazione di legge che, in materia di riliquidazione del trattamento pensionistico di un dipendente pubblico, si fondi su una diversa ricostruzione del fatto (natura, fonte e contenuto degli incarichi dirigenziali) è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., laddove non chiarisca il coordinamento delle norme invocate con il criterio legale di calcolo della quota B recepito dalla sentenza impugnata. La censura, inoltre, deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi, che ha escluso la confluenza degli emolumenti corrisposti per l’incarico dirigenziale a tempo determinato nella quota A della base pensionabile, in applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973. È, parimenti, inammissibile il motivo che deduca l’omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello senza indicare dove e come l’eccezione sia stata proposta e senza trascrivere il contenuto delle difese avversarie.
Il Fatto
Un dipendente del MIUR, incaricato a tempo determinato della direzione di un ufficio scolastico, dopo la cessazione dell’incarico richiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico, sostenendo che nella base pensionabile dovessero essere computati anche gli emolumenti correlati all’incarico dirigenziale. A seguito del riconoscimento, in un precedente giudizio, del diritto alle differenze retributive tra il trattamento dirigenziale e quello percepito, il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello, invece, ribadito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, accoglieva il gravame dell’INPS, ritenendo che le pretese del lavoratore fossero fondate sul presupposto del riconoscimento della qualifica dirigenziale e che il primo giudice avesse erroneamente qualificato le maggiorazioni come componenti strutturali della retribuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava l’omessa dichiarazione di inammissibilità dell’appello, reputandolo generico e inammissibile. La censura, infatti, ometteva di indicare dove e come la questione fosse stata devoluta e non aggrediva la decisione impugnata, limitandosi a contrapporre una diversa lettura dei motivi di gravame, senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla dedotta motivazione apparente e sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità e l’infondatezza. Il ricorrente non chiariva i termini della presunta contraddizione, non trascriveva il contenuto integrale dei motivi di appello e non dimostrava come l’asserito assorbimento avesse inciso sulla ratio decidendi, risolvendosi la doglianza in una critica meramente alternativa del percorso argomentativo del giudice di merito.
Il terzo motivo, con cui si deduceva la violazione di norme in materia di incarichi dirigenziali e base pensionabile, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorrente, nel sostenere l’erroneità della qualificazione degli incarichi, mirava a un riesame del merito, non confrontandosi con la ratio decidendi che aveva applicato il criterio legale di calcolo della quota B, determinata sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni. Il ricorrente non spiegava, inoltre, come la qualificazione giuridica degli incarichi avrebbe inciso sul meccanismo pensionistico, né si confrontava con il passaggio normativo, introdotto dal d.lgs. n. 503/1992, che ha modificato il regime pensionistico dei dipendenti pubblici. Il difetto di specificità e autosufficienza ha, pertanto, condotto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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Nota della Redazione
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