Rinnovazione istruttoria in appello: natura eccezionale e insindacabilità del diniego (Cass. pen. Sez. 7 n. 915 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. costituisce istituto di carattere eccezionale, cui può farsi ricorso soltanto quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. L’accertamento della necessità di rinnovazione è subordinato alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale, che deve essere percepita come ostacolo insormontabile all’accertamento della verità. La relativa valutazione del giudice di merito, se correttamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità, potendo essere sorretta anche da motivazione implicita. La censura che miri a sovrapporre una personale valutazione del quadro istruttorio a quella del giudice di merito è inammissibile, non integrando gli estremi del travisamento della prova, ma configurando un vizio di motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 609-octies cod. pen. alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione. La Corte d’appello di Trieste aveva successivamente confermato la decisione di primo grado, rigettando le doglianze difensive.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, ha lamentato l’omessa motivazione in ordine all’eccezione di nullità dell’ordinanza del GUP di diniego dell’acquisizione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede dibattimentale in un diverso procedimento penale, nonché l’omessa valutazione di una prova decisiva concernente l’attendibilità della stessa, chiedendo la rinnovazione dell’istruttoria in appello. Con il secondo motivo, ha dedotto il travisamento della prova con riferimento ai tabulati telefonici acquisiti agli atti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato l’istituto della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., richiamando il principio, reiteratamente affermato dalle Sezioni Unite (n. 12602 del 17/12/2015, Ricci), della «presunzione di completezza» dell’istruttoria espletata in primo grado. Ne ha desunto che la rinnovazione è istituto di carattere eccezionale, cui può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la Corte territoriale non ha ravvisato l’assoluta necessità di rinnovare l’istruttoria, ritenendo gli atti sufficienti a suffragare l’attendibilità della persona offesa, ottemperando in tal modo all’onere di motivazione. In relazione alla dedotta nullità dell’ordinanza del GUP, il ricorso è stato ritenuto generico, non avendo dedotto le ragioni dell’asserita nullità né la sua decisiva rilevanza secondo la c.d. “prova di resistenza”, essendo stato correttamente valutato dal giudice di merito che l’eventuale mendacio in altro processo non aveva attinenza con il procedimento in esame.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha escluso la sussistenza del dedotto travisamento della prova. La sentenza impugnata aveva chiarito, in modo non illogico, l’assenza di contraddizione tra le dichiarazioni della persona offesa e i tabulati telefonici, fornendo una spiegazione coerente dei dati fattuali. La censura difensiva, pertanto, mirava esclusivamente a sovrapporre una personale valutazione del quadro istruttorio a quella del giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità e che configura, semmai, un vizio di motivazione non deducibile in cassazione.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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