Responsabilità erariale del militare senza giudicato penale per falsa attestazione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 142 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, la fattispecie dell’assenteismo fraudolento, di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, costituisce un’ipotesi speciale di danno all’immagine della pubblica amministrazione, la cui azione è proponibile anche in assenza di una previa condanna penale definitiva, non essendo ad essa applicabile la disciplina ordinaria di cui all’art. 17, co. 30-ter, d.l. n. 78/2009. Il danno patrimoniale è pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione per i periodi in cui sia accertata la mancata prestazione. In tema di prescrizione, l’occultamento doloso del danno, realizzato con condotte fraudolente, fa decorrere il termine quinquennale dalla data della sua scoperta, che può coincidere con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero penale.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei Conti ha citato in giudizio un carabiniere, in servizio presso la Compagnia di Benevento, per sentirlo condannare al pagamento di una somma in favore del Ministero della Difesa. Le condotte contestate, risalenti al periodo tra il 2017 e il 2021, consistevano nell’avere falsamente attestato di aver prestato il servizio di tutela del Procuratore della Repubblica di Benevento, percependo così indebitamente retribuzioni, indennità e buoni pasto. Le indagini penali, avviate in seguito al danneggiamento di un’autovettura privata, avevano portato alla condanna in primo grado del militare per i reati di danneggiamento, falsa attestazione di presenza in servizio e truffa aggravata.
La difesa del convenuto ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale e ha eccepito la prescrizione dell’azione erariale per le condotte più risalenti, contestando altresì la quantificazione del danno ed elemento soggettivo del dolo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso in primo luogo l’istanza di sospensione, affermando il principio di autonomia tra il giudizio penale e quello contabile. La speciale disciplina dell’assenteismo fraudolento, come interpretata dalla giurisprudenza contabile, non subordina la perseguibilità del danno all’immagine al previo giudicato penale, con la conseguenza che il giudice contabile può autonomamente accertare e valutare le condotte, anche avvalendosi di prove atipiche acquisite in sede penale, purché idonee e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze processuali.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio ha richiamato il nuovo testo dell’art. 1, co. 2, L. n. 20/1994, come modificato dalla L. n. 1/2026, che prevede il termine quinquennale dalla scoperta del danno in caso di occultamento doloso. Nel caso di specie, le false attestazioni e le omissioni nella comunicazione delle assenze del Procuratore hanno integrato gli estremi di una condotta fraudolenta, atta a impedire la conoscibilità del danno. Il termine è quindi decorso dalla richiesta di rinvio a giudizio, evento che ha reso edotta la Procura erariale dell’illecito.
Nel merito, la responsabilità è stata ritenuta sussistente. I molteplici elementi probatori, tra cui le immagini di videosorveglianza, i tabulati dei transiti autostradali, le dichiarazioni del Procuratore e degli altri militari, hanno dimostrato che il convenuto si tratteneva negli uffici della Procura solo per poche ore in occasione delle assenze della personalità da tutelare, e che in altre giornate aveva dichiarato falsamente di aver prestato lavoro straordinario. Dette emergenze hanno contraddetto l’assunto difensivo circa l’insufficienza di un quadro probatorio induttivo e hanno integrato la fattispecie tipizzata dall’art. 55-quinquies T.U.P.I.
Il danno patrimoniale diretto, quantificato dall’Amministrazione in € 31.409,91, è stato confermato, così come il danno all’immagine, determinato in € 62.819,82 con applicazione in via equitativa del criterio del duplum. Il Collegio ha valorizzato la particolare gravità della condotta, posta in essere da un militare dell’Arma dei Carabinieri, la diffusione della notizia tramite articoli di stampa e il discredito gettato sulla pubblica amministrazione, sia all’interno sia all’esterno dell’ente.
La Corte ha infine accolto la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma complessiva di € 94.229,73, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
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Nota della Redazione
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